Council Decision (CFSP) 2016/564 of 11 April 2016 amending Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic

Published date12 April 2016
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 96, 12 April 2016
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12.4.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96/38

DECISIONE (PESC) 2016/564 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2016

recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC (1), a seguito dell'adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2127 (2013).
(2) Il 27 gennaio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2262 (2016), che proroga l'embargo sulle armi, il divieto di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti della Repubblica centrafricana fino al 31 gennaio 2017 e prevede alcune modifiche per quanto riguarda le esenzioni all'embargo sulle armi e i criteri di designazione.
(3) È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare tali misure.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/798/PESC è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi leggere e altre attrezzature connesse destinate unicamente all'uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per difendere dal bracconaggio, traffico di avorio e armi ed altre attività contrarie alle leggi nazionali della CAR o agli obblighi giuridici internazionali della CAR, come notificato in anticipo al comitato;»
b) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«d) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature non letali e alla fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della CAR, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della CAR, in coordinamento con MINUSCA e come notificato in anticipo al comitato.»
c) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature militari non letali destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza tecnica o formazione»;
2) all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal comitato istituito in virtù del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) (“comitato”) quali persone che:
a) commettono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o
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