L_2017063IT.01010201.xml
9.3.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 63/102 |
DECISIONE (PESC) 2017/412 DEL CONSIGLIO
del 7 marzo 2017
che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(2) | Il 27 gennaio 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2339 (2017) [«UNSCR 2239 (2017)»]. |
(3) | L'UNSCR 2339 (2017) prevede talune modifiche alle deroghe concernenti l'embargo sulle armi nonché ai criteri di designazione riguardanti le persone e le entità oggetto di sanzioni. |
(4) | È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/798/PESC è così modificata:
1) | l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 L'articolo 1 non si applica:
a) | alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e di materiale connesso e alla prestazione di assistenza tecnica, finanziamento o assistenza finanziaria a essi relativi destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella CAR (“Minusca”), della task force regionale dell'Unione africana (“UA-RTF”) e delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella CAR; |
b) | alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature non letali e alla fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte all'applicazione del diritto civile, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (“SSR”) della CAR, in coordinamento con la Minusca e notificato in anticipo al comitato istituito a norma del paragrafo 57 dell'UNSCR 2127 (2013) (“comitato”); |
c) | alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi e di materiale connesso introdotti nella CAR dalle forze ciadiane o sudanesi destinati unicamente all'uso da parte delle pattuglie internazionali della forza tripartita istituita a Khartoum il 23 maggio 2011 dalla CAR, dal Ciad e dal Sudan con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle zone di frontiera comuni, in cooperazione con la Minusca, previa approvazione da parte del comitato; |
d) | alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature militari non letali destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza tecnica o formazione, previa approvazione da parte del comitato; |
e) | alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di abbigliamento protettivo, compresi giubbotti antiproiettile e elmetti militari, temporaneamente esportato nella CAR da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale; |
f) | alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi leggere e altre attrezzature connesse destinate unicamente all'uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per lottare contro il bracconaggio, il traffico di avorio e di armi e altre attività contrarie alle leggi nazionali della CAR o agli obblighi giuridici internazionali della CAR, e notificato in anticipo al comitato; |
g) | alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi e altre attrezzature letali connesse alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte |
|
...