Council Decision (CFSP) 2017/299 of 17 February 2017 extending the mandate of the European Union Special Representative for the South Caucasus and the crisis in Georgia

Published date21 February 2017
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 43, 21 February 2017
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21.2.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 43/214

DECISIONE (PESC) 2017/299 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2017

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) L'8 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/438/PESC (1), con cui ha nominato il sig. Herbert SALBER rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 28 febbraio 2017.
(2) È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 16 mesi.
(3) L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Herbert SALBER quale RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia è prorogato fino al 30 giugno 2018. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione per il Caucaso meridionale, inclusi gli obiettivi fissati nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1o settembre 2008 e nelle conclusioni del Consiglio del 15 settembre 2008, così come in quelle del 27 febbraio 2012. Tali obiettivi consistono, tra l'altro:

a) nel prevenire, conformemente agli strumenti in vigore, inclusi l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il suo gruppo di Minsk, i conflitti nella regione, nel contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti nella regione, inclusa la crisi in Georgia e il conflitto nel Nagorno-Karabakh, tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni e tramite altri mezzi appropriati, e nell'appoggiare l'attuazione di siffatta soluzione conformemente ai principi del diritto internazionale;
b) nel dialogare in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati relativamente alla regione;
c) nell'incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Armenia, Azerbaigian e Georgia e, se del caso, i paesi limitrofi;
d) nell'accrescere l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a) sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione;
b) incoraggiare i paesi della regione a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;
c) contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti conformemente ai principi del diritto internazionale e facilitare l'attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, l'OSCE e il suo gruppo di Minsk;
d) riguardo alla crisi in Georgia:
i) contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008 («discussioni internazionali di Ginevra») e alle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008, inclusi le modalità della sicurezza e della stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni, in base ai principi riconosciuti a livello internazionale e qualsiasi altro argomento, di comune accordo tra le parti;
ii) contribuire a definire la posizione dell'Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i); e
iii) agevolare l'attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell'8 settembre
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