Council Decision (CFSP) 2018/391 of 12 March 2018 amending Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic

Published date13 March 2018
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 69, 13 March 2018
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13.3.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69/46

DECISIONE (PESC) 2018/391 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 2018

che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESCo (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana.
(2) Il 30 gennaio 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2399 (2018) che prevede talune modifiche alle deroghe concernenti l'embargo sulle armi nonché ai criteri di designazione riguardanti le persone e le entità oggetto di misure restrittive.
(3) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/798/PESC è così modificata:

1) All'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e di materiale connesso e alla prestazione di assistenza tecnica, finanziamento o assistenza finanziaria a essi relativi destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella CAR, nonché delle altre forze dispiegate dagli Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato in conformità della lettera b);»;
2) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti, nella CAR, che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, a beni di carattere civile, inclusi i centri amministrativi, i tribunali, le scuole e gli ospedali, e sequestri e trasferimenti forzati;»;
3)
...

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