Council Decision (CFSP) 2022/339 of 28 February 2022 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Ukrainian Armed Forces

Published date28 February 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 061, 28 February 2022
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28.2.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 61/1

DECISIONE (PESC) 2022/339 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2022

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 (1) del Consiglio, è stato istituito uno strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2) L’approfondimento del dialogo e della cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa è uno dei principali obiettivi dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (2). La cooperazione rafforzata nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e l’allineamento con la PESC tra l’Unione e l’Ucraina sono stati uno dei risultati del vertice UE-Ucraina del 2020, che è stato ulteriormente rafforzato in occasione del vertice UE-Ucraina del 2021.
(3) Le forze armate ucraine sono impegnate in un conflitto settennale con continue vittime e continui decessi militari e civili. Tale conflitto si è drammaticamente intensificato nel febbraio 2022 a causa di un’invasione non provocata dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa.
(4) Considerato il deterioramento della situazione dall’inizio del 2022, gli Stati membri forniscono assistenza alle forze armate ucraine. Tale assistenza dovrebbe essere ammissibile al finanziamento a titolo dell’EPF.
(5) Il 25 febbraio 2022 il governo ucraino ha rivolto all’Unione una richiesta urgente di assistenza per la fornitura di materiale militare.
(6) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC (3) del Consiglio, e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
(7) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1. È istituita una misura di assistenza a favore dell’Ucraina ("beneficiario"), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) ("misura di assistenza").

2. L’obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine per difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso.

3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia l’erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.

4. La durata della misura di assistenza è di 24 mesi dall’adozione della presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 50 000 000 EUR.

2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 50 000 000 EUR. I fondi...

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