Council Decision (CFSP) 2022/884 of 3 June 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

Published date03 June 2022
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 153, 3 June 2022
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3.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153/128

DECISIONE (PESC) 2022/884 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2022

che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).
(2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
(3) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.
(4) Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche.
(5) Nelle conclusioni del 24 marzo 2022 il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione rimane pronta a colmare le lacune e a perseguire l'elusione effettiva e possibile delle misure restrittive già adottate, nonché a procedere rapidamente con ulteriori severe sanzioni coordinate nei confronti della Russia e della Bielorussia al fine di ostacolare efficacemente le capacità russe di proseguire l'aggressione.
(6) In considerazione della gravità della situazione, e in risposta alla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive.
(7) È opportuno vietare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento negli Stati membri di petrolio greggio e determinati prodotti petroliferi dalla Russia. È inoltre opportuno vietare l’assicurazione e la riassicurazione del trasporto marittimo di tali merci verso paesi terzi. È opportuno prevedere adeguati periodi di transizione.
(8) Tenuto conto della situazione geografica di vari Stati membri, che genera una dipendenza specifica dal petrolio greggio importato mediante oleodotto dalla Russia, senza valide forniture alternative nel breve periodo, è opportuno che temporaneamente, finché il Consiglio non decida altrimenti, i divieti all'importazione di petrolio greggio dalla Russia non si applichino alle importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia in tali Stati membri. Tali Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per ottenere forniture alternative il più rapidamente possibile. È opportuno che la Commissione monitori e faciliti i progressi compiuti dagli Stati membri interessati nell’ottenere forniture alternative. Ove uno Stato membro abbia compiuto progressi sufficienti, l'alto rappresentante, con il sostegno della Commissione, dovrebbe proporre al Consiglio di porre fine a tale deroga temporanea per quanto riguarda detto Stato membro.
(9) Nella riunione del 30 e 31 maggio 2022 il Consiglio europeo ha convenuto che tornerà quanto prima sulla questione dell'eccezione temporanea per il petrolio greggio fornito mediante oleodotto.
(10) È necessario vietare il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi di petrolio greggio proveniente dalla Russia fornito a uno Stato membro mediante oleodotto ad altri Stati membri o a paesi terzi, nonché vietare, dopo un periodo transitorio di otto mesi, il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi ad altri Stati membri di prodotti petroliferi ottenuti da tale petrolio greggio. Data la specifica dipendenza della Cechia da tali prodotti petroliferi, dovrebbe esserle concesso un ulteriore periodo di dieci mesi affinché possa ottenere forniture alternative.
(11) Data la specifica esposizione geografica della Bulgaria, dovrebbe essere prevista per un periodo limitato una deroga speciale al divieto di importazioni di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi. Data la specifica situazione della Croazia legata alla necessità di garantire una fornitura regolare di gasolio sottovuoto per il funzionamento della sua raffineria, l’autorità nazionale competente dovrebbe avere la possibilità di acquistare, importare o trasferire gasolio sottovuoto russo per un periodo specifico a determinate condizioni.
(12) Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, dovrebbe essere consentita l'importazione di petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale, fino alla ripresa della fornitura mediante oleodotto o fino a quando il Consiglio non decida che il divieto di importazione di petrolio greggio fornito mediante oleodotto si applica nei confronti di tale Stato membro.
(13) Conformemente al principio della libertà di transito, i divieti relativi all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di taluni prodotti petroliferi dalla Russia non dovrebbero pregiudicare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di merci siffatte che sono originarie di un paese terzo e che transitano semplicemente attraverso la Russia. In particolare, tali divieti non dovrebbero applicarsi nella situazione in cui la Russia è indicata quale Stato di esportazione nelle dichiarazioni in dogana, se in queste ultime il paese di origine del petrolio greggio e di altri prodotti petroliferi è indicato quale Stato terzo.
(14) È opportuno vietare la fornitura alla Russia di servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, e di consulenza in materia fiscale o di servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni. È inoltre opportuno modificare i divieti riguardanti, rispettivamente, i depositi, le imprese di trasporto su strada stabilite in Russia e i servizi fiduciari. Infine, è opportuno aggiungere alcune voci agli elenchi delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli allegati della decisione 2014/512/PESC.
(15) Al fine di garantire la corretta attuazione dell'articolo 1 undecies della decisione 2014/512/PESC, è opportuno prorogare il termine per la cessazione delle attività di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo dal 10 maggio 2022 fino al 5 luglio 2022.
(16) È opportuno precisare che la presente decisione non impedisce il ricevimento di pagamenti da parte di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro provenienti dalla rispettiva controparte russa in virtù di contratti relativi ai beni e alle tecnologie elencati all'articolo 4 quater della decisione 2014/512/PESC conclusi prima del 26 febbraio 2022 ed eseguiti prima del 27 maggio 2022.
(17) Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.
(18) Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.
(19) Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.
(20) Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.
(21) Coerentemente con i diritti e le libertà
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