Decisión (UE) 2018/1908 del Consejo, de 6 de diciembre de 2018, relativa a la adhesión de Samoa al Acuerdo de Asociación Interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados del Pacífico, por otra

Published date28 December 2018
Subject Matteradesione, accordo,cooperazione,relazioni esterne,acceso al acuerdo,cooperación,relaciones exteriores,accession à accord,coopération,relations extérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 333, 28 dicembre 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 333, 28 de diciembre de 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 333, 28 décembre 2018
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28.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 333/1

DECISIONE (UE) 2018/1908 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2018

relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto (v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
(2) L'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (1) («accordo di partenariato interinale»), che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico, è stato firmato a Londra il 30 luglio 2009. L'accordo di partenariato interinale è stato applicato in via provvisoria dalla Papua Nuova Guinea e dalle Figi rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.
(3) L'articolo 80 dell'accordo di partenariato interinale stabilisce le disposizioni riguardanti l'adesione degli altri Stati insulari del Pacifico.
(4) Il 5 febbraio 2018 Samoa ha presentato al Consiglio una richiesta di adesione congiuntamente ad un'offerta di accesso al mercato.
(5) La Commissione ha valutato l'offerta di Samoa e l'ha ritenuta accettabile. Di conseguenza, il 23 aprile 2018 ha concluso i negoziati con Samoa.
(6) L'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato interinale consente all'Unione e a Samoa di applicare l'accordo di partenariato interinale in via provvisoria notificandosi per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
(7) È opportuno approvare, a nome dell'Unione, l'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale, fatto salvo il deposito da parte di Samoa dell'atto di adesione a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra («accordo di partenariato interinale») è approvata a nome dell'Unione, fatto salvo il deposito da parte di Samoa dell'atto di adesione a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo.

2. Il presidente del Consiglio informa, a nome dell'Unione europea, le altre parti contraenti dell'accordo di partenariato interinale e Samoa dell'approvazione, da parte dell'Unione, dell'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale.

3. Il testo dell'offerta di accesso al mercato di Samoa è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Al fine di applicare in via provvisoria l'accordo di partenariato interinale tra l'Unione e Samoa, il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato interinale.

2. L'Unione e Samoa applicano in via provvisoria l'accordo di partenariato interinale trascorsi dieci giorni dalla data in cui si sono notificate per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine, a norma del paragrafo 1.

Articolo 3

L'approvazione dell'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale non è intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. KICKL


(1) GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.


ALLEGATO

DAZI DOGANALI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI NELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA

Sintesi dell'offerta di accesso al mercato per lo scambio di merci

Paniere Numero di linee tariffarie nazionali Quota di linee tariffarie nazionali Esportazioni dell'UE verso SAMOA, media 2014-2016, in euro Quota delle esportazioni
A (5 anni) 183 3,3 % 121 078,28 EUR 3,0 %
B (10 anni) 3 036 55,4 % 1 127 573,44 EUR 28,1 %
C (15 anni) 1 257 22,9 % 1 541 170,02 EUR 38,5 %
D (20 anni) 50 0,9 % 416 608,67 EUR 10,4 %
E (escl) 955 17,4 % 799 823,94 EUR 20,0 %
Totale 5 481 100,0 % 4 006 254 100,0 %

Fonte: dati trasmessi dalle autorità competenti di Samoa nell'ambito della richiesta di adesione del 5 febbraio 2018.

Calendario di liberalizzazione a partire dall'anno T (data di decorrenza dell'applicazione provvisoria)

Categoria di liberalizzazione T T + 1 T + 2 T + 3 T + 4 T + 5 T + 6 T + 7 T + 8 T + 9 T + 10
Cat A (5 anni) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione
Cat B (10 anni) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) esenzione
Cat C (15 anni) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound)
Cat D (20 anni) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound)
Cat E (esclusione) escl escl escl escl escl escl escl escl escl escl escl


Categoria di liberalizzazione T + 11 T + 12 T + 13 T + 14 T + 15 T + 16 T + 17 T + 18 T + 19 T + 20
Cat A (5 anni) esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione
Cat B (10 anni) esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione
Cat C (15 anni) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione esenzione
Cat D (20 anni) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) nessun impegno (unbound) esenzione
Cat E (esclusione) escl escl escl escl escl escl escl escl escl escl

DAZI DOGANALI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI NELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA

Codice SA 8 Descrizione indicativa a livello di sottovoce Descrizione a livello di 8 cifre Aliquota di base Paniere
0101.21.00 Cavalli, riproduttori di razza pura 8 % B (10 anni)
0101.29.00 Cavalli, vivi (escl. riproduttori di razza pura) 20 % C (15 anni)
0101.30.00 Asini, vivi 8 % B (10 anni)
0101.90.10 Muli e bardotti, vivi
– – – Cavalli
20 % C (15 anni)
0101.90.90 Muli e bardotti, vivi
– – – Altro
8 % B (10 anni)
0102.21.00 Bovini, riproduttori di razza pura 0 % A (5 anni)
0102.29.00 Bovini, vivi (escl. riproduttori di razza pura) 8 % B (10 anni)
0102.31.00 Bufali, riproduttori di razza pura 0 % A (5 anni)
0102.39.00 Bufali, vivi (escl. riproduttori di razza pura) 8 % B (10 anni)
0102.90.00 Animali vivi della specie bovina (escl. bovini e bufali) 8 % B (10 anni)
0103.10.00 Suini, riproduttori di razza pura 8 % B (10 anni)
0103.91.00 Suini, vivi, di peso 8 % B (10 anni)
0103.92.00 Suini, vivi, di peso >= 50 kg (escl. riproduttori di razza pura) 8 % B (10 anni)
0104.10.00 Animali della specie ovina, vivi 8 % B (10 anni)
0104.20.00 Animali della specie caprina, vivi 8 % B (10 anni)
0105.11.00 Galli e galline della specie Gallus domesticus, vivi, di peso 0 % A (5 anni)
0105.12.00 Tacchini e tacchine della specie domestica, vivi, di peso 0 % A (5 anni)
0105.13.00 Anatre della specie domestica, vive, di peso 0 % A (5 anni)
0105.14.00 Oche della specie domestica, vive, di peso 0 % A (5 anni)
0105.15.00 Faraone della specie domestica, vive, di peso 0 % A (5 anni)
0105.94.00 Galli e galline della specie Gallus domesticus, vivi, di peso > 185 g 0 % A (5 anni)
0105.99.00 Anatre, faraone, oche, tacchini e tacchine della specie domestica, vivi, di peso > 185 g 0 % A (5 anni)
0106.11.00 Primati vivi 8 % B (10 anni)
0106.12.00 Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi), vivi 8 % B (10 anni)
0106.13.00 Cammelli e altri camelidi (Camelidae), vivi 8 % B (10 anni)
0106.14.00 Conigli e lepri, vivi 8 % B (10 anni)
0106.19.00 Mammiferi, vivi (escl. primati, balene, delfini e marsovini, lamantini e dugonghi, foche, leoni
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