Decisione (UE) 2018/2003 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei
Published date | 18 December 2018 |
Subject Matter | relazioni esterne,trasporti,relaciones exteriores,transportes,relations extérieures,transports |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 322, 18 dicembre 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 322, 18 de diciembre de 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 322, 18 décembre 2018 |
02018D2003 — IT — 18.12.2018 — 000.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►B | ▼C1 DECISIONE (UE) 2018/2003 DEL CONSIGLIO del 20 settembre 2016 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei ▼B (GU L 322 dell'18.12.2018, pag. 1) |
Rettificata da:
►C1 | Rettifica, GU L 074, 18.3.2019, pag. 102 (2018/2003) |
▼B
▼C1
DECISIONE (UE) 2018/2003 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei
▼B
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato a titolo provvisorio dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine ( 1 ).
Articolo 4
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
( 1 ) La data di applicazione dell'accordo in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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