Council Decision No 896/2011/EU of 19 December 2011 amending Decision 2007/659/EC as regards its period of application and the annual quota benefiting from a reduced rate of excise duty

Published date29 December 2011
Subject MatterAlcohol,Taxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 345, 29 December 2011
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29.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 345/18

DECISIONE N. 896/2011/UE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) la decisione 2007/659/CE del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che autorizza la Francia ad applicare un’accisa di aliquota ridotta sul rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d’oltremare (2) autorizza la Francia ad applicare, nel territorio della Francia continentale e per il rum «tradizionale» prodotto nei dipartimenti francesi d’oltremare, un’accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (3), ma non inferiore di oltre il 50 % all’aliquota normale dell’accisa nazionale sull’alcole. Il rum «tradizionale» cui si applica l’accisa di aliquota ridotta è attualmente definito nell’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (4). L’aliquota ridotta dell’accisa è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro. La deroga scade il 31 dicembre 2012.
(2) Per adattare i termini della decisione 2007/659/CE all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e tenendo presente che il rum «tradizionale» è prodotto soltanto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica o nella Riunione, è opportuno pertanto fare riferimento nella presente decisione di modifica esclusivamente alle suddette quattro regioni ultraperiferiche.
(3) In conformità all’articolo 4 della decisione 2007/659/CE, il 29 giugno 2010 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione la relazione ivi prevista, in cui figurano due richieste. Le autorità francesi chiedono, da un lato, di portare il contingente annuale da 108 000 ettolitri a 125 000 ettolitri di alcole puro al fine di adeguarlo, come previsto dalla suddetta disposizione, all’andamento del mercato del rum nell’Unione. Dall’altro, chiedono di prorogare di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2013, il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne
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