97/413/EC: Council Decision of 26 June 1997 concerning the objectives and detailed rules for restructuring the Community fisheries sector for the period from 1 January 1997 to 31 December 2001 with a view to achieving a balance on a sustainable basis between resources and their exploitation

Published date03 July 1997
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 175, 3 July 1997
EUR-Lex - 31997D0413 - IT

97/413/CE: Decisione del Consiglio del 26 giugno 1997 relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 03/07/1997 pag. 0027 - 0032


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1997 relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (97/413/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che occorre ristrutturare la flotta di pesca comunitaria nell'intento di fornire al settore chiare prospettive in merito al carattere sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto delle caratteristiche di ogni attività di pesca e delle eventuali conseguenze economiche e sociali;

considerando che gli obiettivi e le modalità particolareggiate dovrebbero essere fissati per segmento di flotta o per attività di pesca in relazione allo stato degli stock, tenendo conto del terzo programma pluriennale di orientamento (PPO III), delle diverse situazioni negli Stati membri e del fatto che questi ultimi possano compiere lo sforzo di pesca necessario per pescare i contingenti effettivamente disponibili;

considerando che l'occupazione creata dal settore nelle zone che dipendono dall'attività della pesca dovrebbe essere presa in considerazione per soddisfare le necessità specifiche di tali regioni;

considerando che è necessario salvaguardare gli equilibri esistenti e «l'acquis communautaire», tenendo debitamente conto del principio della stabilità relativa;

considerando che, alla luce dei più recenti pareri scientifici concernenti lo stato delle risorse accessibili ai pescherecci della Comunità, occorre ridurre in modo urgente la mortalità per pesca di taluni stock;

considerando che a questo fine è necessario adottare orientamenti specifici per ridurre lo sforzo di pesca per quanto riguarda gli stock in questione, in un adeguato periodo di tempo;

considerando che i tassi di riduzione dello sforzo di pesca dovrebbero ridurre il rischio di esaurimento e il sovrasfruttamento degli stock;

considerando che un'impostazione cautelativa dovrebbe richiedere che lo sforzo di pesca in relazione agli altri stock non sia aumentato salvo debita giustificazione di tale aumento;

considerando che nel caso di pesca composta di varie specie è opportuno che le riduzioni dello sforzo di pesca siano ponderate al fine di rispecchiare i relativi quantitativi di stock critici nella cattura globale;

considerando che la politica comune della pesca prevede un'ampia gamma di misure che, singolarmente o collettivamente, contribuiscono a ridurre la mortalità per pesca;

considerando che si è convenuto che le attività di pesca costiera su scala ridotta non da traino meritano un trattamento speciale, dato che tali attività creano direttamente un numero elevato di posti di lavoro e hanno d'altra parte un esiguo impatto sul rischio di esaurimento e di sovrasfruttamento degli stock;

considerando che, data la necessità di assicurare l'osservanza delle più rigorose norme di sicurezza possibili da parte della flotta della Comunità, i miglioramenti nel settore della sicurezza non dovrebbero, in taluni casi, gravare sugli obiettivi dei segmenti della flotta degli Stati membri;

considerando che le caratteristiche di potenza e di stazza delle navi costituiscono i parametri più adeguati per stabilire la capacità di pesca delle flotte che utilizzano gli attrezzi mobili; che i principali parametri per esprimere lo sforzo per quanto riguarda gli attrezzi fissi sono diversi; che è tuttavia necessario assicurare un'impostazione non discriminatoria e un risultato del tutto...

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