Council Decision 2014/400/CFSP of 26 June 2014 extending the mandate of the European Union Special Representative in Kosovo
Published date | 27 June 2014 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 188, 27 June 2014 |
27.6.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 188/68 |
DECISIONE 2014/400/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2014
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (1)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) | Il 25 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/39/PESC (2) relativa alla nomina del sig. Samuel ŽBOGAR quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Kosovo. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2014. |
(2) | Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri otto mesi. |
(3) | L'RSUE espleterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
Il mandato del sig. Samuel ŽBOGAR quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) è prorogato fino al 28 febbraio 2015. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nella promozione di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico; il rafforzamento della stabilità della regione e il contributo alla cooperazione regionale e alle relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali; la promozione di un Kosovo votato allo stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso; il sostegno ai progressi del Kosovo verso l'Unione in linea con la prospettiva europea della regione e conformemente alle pertinenti conclusioni del Consiglio.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:
a) | offrire la consulenza e il sostegno dell'Unione nel processo politico; |
b) | promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Kosovo; |
c) | rafforzare la presenza dell'Unione in Kosovo e garantirne la coerenza e l'efficacia; |
d) | fornire al capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) orientamenti politici a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive; |
e) | assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione in Kosovo, anche nella gestione del processo di transizione di EULEX a livello locale; |
f) | sostenere i progressi del Kosovo verso l'Unione, in linea con la prospettiva europea della regione, mediante iniziative mirate di comunicazione pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica del Kosovo su questioni connesse con l'Unione, anche per quanto concerne il lavoro svolto da EULEX; |
g) | monitorare, assistere e facilitare i progressi in merito alle priorità politiche, economiche ed europee, in linea con le rispettive competenze e responsabilità istituzionali; |
h) | contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche in relazione alle donne e ai bambini nonché alla protezione delle minoranze, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani; |
i) | fornire assistenza nell'attuazione del dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Unione. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito...
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