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22.11.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 335/19 |
DECISIONE 2014/827/PESC DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2014
che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) | Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC (1), che è stata modificata da ultimo dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio (2). |
(2) | Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha convenuto che l'UE rimane pienamente impegnata nella lotta contro la pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia. Ha espresso apprezzamento per i buoni risultati ottenuti finora dalla sua operazione navale Atalanta. Il Consiglio ha sottolineato che, nonostante i notevoli progressi registrati nei confronti della pirateria in mare, la minaccia permane e quei progressi potrebbero risultare vani. |
(3) | Il 18 novembre 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2125 (2013) che rinnova il quadro per le azioni internazionali nella lotta contro la pirateria e le sue cause profonde. |
(4) | È opportuno prorogare fino al 12 dicembre 2016 l'operazione militare dell'UE di cui all'azione comune 2008/851/PESC (Atalanta). |
(5) | Il 22 luglio 2013 Il Consiglio ha inoltre convenuto che l'UE porterà avanti il suo approccio integrato al miglioramento della sicurezza e dello stato di diritto in Somalia, sulla base della titolarità e della responsabilità somale, dello stretto coordinamento con altri attori e della coerenza e delle sinergie tra gli strumenti dell'UE, in particolare tra le sue missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune. |
(6) | Tale approccio integrato, basato sul patto per un «new deal» per la Somalia, dovrebbe contribuire a potenziare le capacità marittime in Somalia e nella regione, ad affrontare le cause profonde della pirateria e a ridurre l'impunità delle reti dei pirati in altre attività criminali in mare, affrontando le condizioni favorevoli al conseguimento degli obiettivi di Atalanta. |
(7) | In questo contesto, un contributo da parte di Atalanta con compiti secondari, nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti e su richiesta, all'approccio integrato dell'UE per la Somalia e alle pertinenti attività della comunità internazionale aiuterebbe ad affrontare le cause profonde della pirateria e le sue reti. Tali compiti secondari sarebbero condotti per sostenere la strategia di uscita di Atalanta. |
(8) | La cooperazione di Atalanta con i servizi di contrasto dovrebbe essere facilitata per contribuire all'applicazione della legislazione antipirateria, migliorando al contempo l'efficienza delle sue operazioni antipirateria basate sull'intelligence. |
(9) | Nessuna disposizione della presente decisione o dell'azione comune 2008/851/PESC impedisce al personale di Stati partecipanti ad Atalanta di ottemperare ai propri obblighi ai sensi del diritto nazionale applicabile. |
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