Council Directive 2000/65/EC of 17 October 2000 amending Directive 77/388/EEC as regards the determination of the person liable for payment of value added tax
Published date | 01 January 2007 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Taxation,Approximation of laws,Value added tax |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 269, 21 October 2000 |
Direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto
Gazzetta ufficiale n. L 269 del 21/10/2000 pag. 0044 - 0046
Direttiva 2000/65/CE del Consiglio
del 17 ottobre 2000
che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando quanto segue:
(1) Le attuali disposizioni dell'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(4), relative alla determinazione del debitore dell'imposta, creano gravi problemi per gli operatori, soprattutto per quelli di piccole dimensioni.
(2) La direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali(5), la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette(6) e il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette (IVA)(7), disciplinano l'assistenza reciproca fra gli Stati membri anche ai fini di una corretta determinazione dell'IVA e della sua riscossione.
(3) Nella relazione sulla seconda fase dell'iniziativa SLIM (semplificazione della legislazione nel mercato interno) la Commissione raccomanda di studiare le possibilità e i mezzi di riformare il sistema della rappresentanza fiscale previsto nell'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE.
(4) L'unica modifica che può effettivamente semplificare significativamente il regime comune IVA in generale e la determinazione del debitore dell'imposta in particolare, consisterebbe nel sopprimere qualsiasi facoltà per gli Stati membri di rendere obbligatoria la designazione di un rappresentante fiscale.
(5) Pertanto, occorre che la designazione di un rappresentante fiscale sia d'ora in poi soltanto facoltativa per i soggetti non residenti.
(6) A norma dell'articolo 22 della direttiva...
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