Council Directive 2004/7/EC of 20 January 2004 amending Directive 77/388/EEC concerning the common system of value added tax, as regards conferment of implementing powers and the procedure for adopting derogations

Published date30 January 2004
Subject MatterTaxation,Approximation of laws,Value added tax
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 27, 30 January 2004
EUR-Lex - 32004L0007 - IT

Direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la procedura di adozione di provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 30/01/2004 pag. 0044 - 0045


Direttiva 2004/7/CE del Consiglio

del 20 gennaio 2004

che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la procedura di adozione di provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 27 e 30 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(3), prevedono procedure che possono comportare la tacita approvazione da parte del Consiglio di provvedimenti di deroga.

(2) A fini di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno far sì che ogni deroga autorizzata a norma degli articoli 27 o 30 della direttiva 77/388/CEE sia oggetto di una decisione esplicita adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

(3) È opportuno pertanto sopprimere la possibilità di una tacita approvazione da parte del Consiglio allo scadere di un determinato termine.

(4) Per evitare che uno Stato membro resti nell'incertezza in merito al seguito che la Commissione intende dare alla sua domanda di deroga, è opportuno prevedere un termine entro il quale la Commissione sia tenuta a presentare al Consiglio o una proposta di autorizzazione o una comunicazione nella quale siano esposte le sue obiezioni.

(5) Al fine di consentire allo Stato membro richiedente di seguire meglio la procedura d'istruzione della sua domanda, è opportuno prevedere l'obbligo per la Commissione di procedere, appena dispone di tutti i dati da essa ritenuti utili alla valutazione, ad informarne lo Stato richiedente e a trasmettere la domanda, in lingua originale, agli altri Stati membri.

(6) L'articolo 27...

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