Council Directive 2006/18/EC of 14 February 2006 amending Directive 77/388/EEC with regard to reduced rates of value added tax

Published date29 September 2006
Subject MatterValue added tax,Approximation of laws,Taxation
L_2006051IT.01001201.xml
22.2.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 51/12

DIRETTIVA 2006/18/CE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alle aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) La possibilità di applicare un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto dovrebbe essere accordata alle forniture di teleriscaldamento alla stessa stregua delle forniture di gas naturale e di energia elettrica per le quali la possibilità di applicare un’aliquota ridotta è già prevista dalla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (3).
(2) Per meglio valutare l’impatto delle aliquote ridotte è necessario che la Commissione rediga una relazione di valutazione dell’impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, in particolare in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.
(3) Occorre pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2010 l’esperimento delle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro e dare a tutti gli Stati membri la possibilità di parteciparvi alle stesse condizioni.
(4) È opportuno quindi che gli Stati membri che desiderino beneficiare per la prima volta della facoltà prevista all’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE e quelli che desiderino modificare l’elenco dei servizi per i quali hanno introdotto questa misura in passato ne facciano domanda alla Commissione, comunicandole ogni utile elemento di valutazione. Una tale valutazione preliminare da parte della Commissione non appare necessaria quando gli Stati membri in passato hanno beneficiato di un’autorizzazione e hanno presentato alla Commissione una relazione al riguardo.
(5) Per garantire la continuità giuridica, la presente direttiva dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2006.
(6) L’esecuzione della presente direttiva
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