Council Directive 2008/55/EC of 26 May 2008 on mutual assistance for the recovery of claims relating to certain levies, duties, taxes and other measures (Codified version)

Published date10 June 2008
Subject MatterFinancial provisions,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 150, 10 June 2008
L_2008150IT.01002801.xml
10.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/28

DIRETTIVA 2008/55/CE DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2008

sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (3), è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) Le disposizioni nazionali in materia di recupero rappresentano, per il solo fatto di avere un campo d’applicazione limitato al territorio nazionale, un ostacolo al funzionamento del mercato interno. Questa situazione non permette l’applicazione integrale ed equa delle regolamentazioni comunitarie, specialmente nel settore della politica agricola comune, e facilita l’attuazione di operazioni fraudolente.
(3) È necessario far fronte alla minaccia che incombe sugli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e sul mercato interno, a seguito del moltiplicarsi delle frodi, in modo da garantire meglio la competitività e la neutralità fiscale del mercato interno.
(4) È pertanto necessario emanare norme comuni di reciproca assistenza in materia di recupero.
(5) Tali norme dovrebbero essere applicate per il recupero dei crediti derivanti dalle varie misure facenti parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dei contributi ed altri dazi e dei dazi all’importazione e all’esportazione, dell’imposta sul valore aggiunto, delle accise (tabacchi lavorati, alcole e bevande alcoliche e oli minerali), nonché delle imposte sul reddito e sul capitale e delle imposte sui premi assicurativi. Esse dovrebbero essere applicate anche per il recupero degli interessi, delle penali e delle sanzioni amministrative, con l’esclusione di qualsiasi sanzione di natura penale, e delle spese relative a tali crediti.
(6) L’assistenza reciproca dovrebbe consistere, per l’autorità adita, da un lato, nel fornire all’autorità richiedente le informazioni utili a quest’ultima per il recupero dei crediti sorti nello Stato membro in cui essa ha sede e nel notificare ad un debitore tutti gli atti relativi a tali crediti che emanano da tale Stato membro e, dall’altro, nel procedere, su domanda dell’autorità richiedente, al recupero di crediti sorti nello Stato membro in cui ha sede quest’ultima.
(7) Queste diverse forme di assistenza dovrebbero essere praticate dall’autorità adita nell’osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in tali materie nello Stato membro in cui essa ha sede.
(8) Si dovrebbero determinare le condizioni in cui le domande di assistenza devono essere presentate dall’autorità richiedente e definire limitativamente le circostanze particolari che consentono, nell’uno o nell’altro caso, all’autorità adita di non darvi seguito.
(9) Per consentire un recupero più efficace dei crediti per i quali è stata presentata una domanda di recupero, è opportuno che lo strumento che consente l’esecuzione del credito sia trattato, in linea di massima, come uno strumento dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.
(10) Quand’è indotta a procedere per conto dell’autorità richiedente al recupero di un credito, l’autorità adita, se le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono e d’intesa con l’autorità richiedente, dovrebbe poter concedere al debitore una dilazione di pagamento o un pagamento rateale. Gli interessi eventualmente da riscuotere a motivo della concessione di tali facilitazioni di pagamento dovrebbero essere trasferiti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.
(11) Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità adita dovrebbe anche poter procedere, nella misura in cui le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentano, all’adozione di misure cautelari per garantire il recupero dei crediti sorti nello Stato membro richiedente. Tali crediti non godono necessariamente dei privilegi derivanti dai crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.
(12) Può accadere che, durante la procedura di recupero nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, il credito o il titolo esecutivo, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, sia contestato dall’interessato. In tal caso occorre prevedere che l’azione di contestazione sia promossa dall’interessato davanti all’istanza competente dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente e che l’autorità adita sospenda, salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente, la procedura di esecuzione da essa iniziata, finché non intervenga la decisione di questa istanza competente.
(13) Occorre prevedere che i documenti e le informazioni comunicati nell’ambito dell’assistenza reciproca in materia di recupero non possano essere utilizzati per altri fini.
(14) Il ricorso all’assistenza reciproca in materia di recupero non può essere fondato, salvo in casi eccezionali, su vantaggi finanziari o su una cointeressenza alle somme riscosse, ma gli Stati membri dovrebbero essere in condizione di definire le modalità di rimborso, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare.
(15) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero portare ad una limitazione dell’assistenza reciproca che alcuni Stati membri si concedono in base ad accordi o ad intese bilaterali o multilaterali.
(16) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).
(17) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicate nell’allegato I, parte C,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva fissa le norme che debbono essere contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per garantire il recupero in ogni Stato membro dei crediti di cui all’articolo 2, sorti in un altro Stato membro.

Articolo 2

La presente direttiva si applica a tutti i crediti relativi a quanto segue:

a) restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
b) contributi ed altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
c) dazi all’importazione;
d) dazi all’esportazione;
e) imposta sul valore aggiunto;
f) le accise sui seguenti prodotti:
i) tabacchi lavorati;
ii) alcole e bevande alcoliche;
iii) oli minerali;
g) imposte sul reddito e sul capitale;
h) imposte sui premi assicurativi;
i) interessi, penali e sanzioni amministrative, e spese relativi ai crediti di cui alle lettere da a) a h), con l’esclusione di qualsiasi sanzione di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.

La presente direttiva si applica altresì ai crediti relativi ad imposte che abbiano natura identica o analoga a quella delle imposte sui premi assicurativi di cui all’articolo 3, punto 6, e che si aggiungano a quest’ultime o vi si sostituiscano. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano alla Commissione le date di entrata in vigore di tali imposte.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «autorità richiedente», l’autorità competente di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all’articolo 2;
2) «autorità adita», l’autorità competente di uno Stato membro alla quale è diretta una domanda di assistenza;
3) «dazi all’importazione», i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle importazioni, nonché gli oneri previsti all’importazione nell’ambito della politica agricola comune o di normative specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
4) «dazi all’esportazione», i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle esportazioni, nonché gli oneri previsti all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune o di normative specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
5) «imposte sul reddito e sul capitale», le imposte di cui al combinato disposto dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (6);
6) «imposte sui premi
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