Council Directive 64/222/EEC of 25 February 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities in wholesale trade and activities of intermediaries in commerce, industry and small craft industries

Published date04 April 1964
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, P 56, 4 aprile 1964,Journal officiel des Communautés européennes, P 56, 4 avril 1964
EUR-Lex - 31964L0222 - IT 31964L0222

Direttiva 64/222/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

Gazzetta ufficiale n. 056 del 04/04/1964 pag. 0857 - 0863
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0011
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0112
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0011
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0120
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0025
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0028
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0028


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1964 relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (64/222/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 54 paragrafo 2, l'articolo 57, l'articolo 63 paragrafo 2 e l'articolo 66,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1) e in particolare il titolo V, 2º e 3º comma,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2) e in particolare il titolo VI, 2º e 3º comma,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (3),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

Considerando che i Programmi generali prevedono, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare se tale soppressione debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli nonché dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso alle attività considerate e l'esercizio di queste ultime e se, in attesa del riconoscimento e del coordinamento, debba essere eventualmente applicato un regime transitorio;

Considerando che, nel settore delle attività nel commercio all'ingrosso e degli intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato, non tutti gli Stati membri prevedono condizioni d'accesso e d'esercizio per l'attività in questione e che, nei paesi in cui tali condizioni esistono, esse corrispondono a esigenze limitate consistenti nel pretendere il possesso di un titolo d'idoneità professionale o di un diploma equivalente rilasciati in conformità di disposizioni legislative;

Considerando che, tenuto conto della limitata portata della regolamentazione esistente in alcuni Stati membri e dell'assenza della stessa in altri Stati membri, non è parso necessario né possibile procedere al previsto coordinamento in concomitanza con la soppressione delle discriminazioni; (1)GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2)GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3)GU n. 84 del 4.6.1963, pag. 1578/63. (4)Vedi pag. 862/64 della presente GU.

che tale coordinamento dovrà essere attuato in una fase ulteriore;

Considerando tuttavia che, in mancanza di tale coordinamento immediato, è opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nelle attività considerate mediante l'adozione di misure transitorie, quali sono previste dai Programmi generali, e ciò in primo luogo per evitare che siano oltremodo ostacolati i cittadini di quegli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione;

Considerando che, per ovviare a questa conseguenza, le misure transitorie devono consistere principalmente nell'ammettere, nei paesi ospitanti nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione, come condizione sufficiente di questo accesso, l'esercizio effettivo della professione nel paese di provenienza durante un periodo regionevole e non troppo lontano nel tempo per garantire che il beneficiario sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini;

Considerando che è egualmente opportuno prevedere, per gli Stati che non subordinano ad alcuna regolamentazione l'accesso alle attività considerate, la possibilità di essere autorizzati, ove occorra per una o più attività, di esigere dai cittadini degli altri Stati membri la prova che essi sono qualificati per esercitare l'attività considerata nel paese di provenienza, al fine di evitare in questi Stati un afflusso sproporzionato di persone che non avrebbero potuto soddisfare alle condizioni di accesso e di esercizio richieste nel loro paese di provenienza;

Considerando che simili autorizzazioni possono essere ammesse soltanto con grande prudenza, poiché, ove fossero troppo generalizzate, potrebbero ostacolare la libera circolazione ; che occorre quindi delimitarle nel tempo e nell'ambito di applicazione e affidare alla Commissione, alla stregua di quanto il Trattato ha generalmente previsto per le clausole di salvaguardia, il compito di autorizzare l'applicazione di tali misure;

Considerando che le misure previste nella presente direttiva cesseranno di avere motivo di essere quando il coordinamento delle condizioni di accesso all'attività in argomento e l'esercizio di quest'ultima, nonché il mutuo riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli obbligatori saranno stati attuati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni di seguito indicate, le seguenti misure transitorie per lo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei Programmi generali come anche per la prestazione dei servizi da parte di dette persone e società nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediario del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

2. Le attività considerate sono quelle a cui si applicano le direttive del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività che rientrano nel commercio all'ingrosso, e del 25...

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