Council Directive 64/428/EEC of 7 July 1964 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self- employed persons in mining and quarrying (ISIC Major Groups 11-19)

Published date23 July 1964
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, P 117, 23 juillet 1964
EUR-Lex - 31964L0428 - IT 31964L0428

Direttiva 64/428/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11 - 19 CITI)

Gazzetta ufficiale n. 117 del 23/07/1964 pag. 1871 - 1880
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0025
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0142
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0025
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0151
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0041
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0046
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0046


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 7 luglio 1964 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11 - 19 C.I.T.I.) (64/428/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1) e in particolare il titolo IV, lettera A,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2) e in particolare il titolo V, lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (3),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

Considerando che i Programmi generali prevedono l'instaurazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle industrie estrattive entro la fine del secondo anno della seconda tappa ; che si tratta, nel caso specifico, dell'accesso alle attività della produzione di minerali e del loro esercizio ; che una effettiva liberazione delle attività di cui alla presente direttiva esige la liberazione della vendita della produzione, anche al dettaglio, sempre evitando di perturbare le condizioni di concorrenza nel settore del commercio al dettaglio, la cui liberazione formerà oggetto di una direttiva successiva;

Considerando che le attività del commercio all'ingrosso di tali prodotti, sono liberate da un'altra direttiva, ad eccezione tuttavia, del commercio all'ingrosso del carbone che, per il momento, ne rimane escluso;

Considerando che successivamente all'adozione dei Programmi generali è stata elaborata una nomenclatura delle attività industriali propria della C.E.E. dal titolo : «Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee» (N.I.C.E.) ; che tale nomenclatura, che contiene i riferimenti alle nomenclature nazionali, risulta, pur seguendo la stessa classificazione decimale, piú consona alle esigenze degli Stati membri della Comunità che non la nomenclatura «Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activités économique» (C.I.T.I.) ; che si ravvisa quindi l'opportunità di adottarla per la classificazione delle attività da liberare qualora una direttiva riguardi numerose attività che devono essere indicate con precisione per facilitare la messa in atto della direttiva stessa, sempreché il calendario definito nei Programmi generali e stabilito in riferimento alla nomenclatura C.I.T.I. non ne risulti modificato ; che, nel caso specifico, l'adozione della nomenclatura N.I.C.E. non può sortire un simile effetto;

Considerando che il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio non prevede disposizioni sulla liberazione del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi e che la liberazione delle attività di cui alla presente direttiva è quindi soggetta, senza eccezione, alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea:

Considerando che, conformemente alle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni concernenti la facoltà di iscriversi ad organizzazioni professionali devono essere eliminate nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di tale facoltà;

Considerando che l'assimilazione delle società alle persone fisiche cittadine degli Stati membri, per l'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, è subordinata alle sole condizioni previste (1)GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2)GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3)GU n. 182 del 12.12.1963, pag. 2898/63. (4)Vedi pag. 1878/64 della presente Gazzetta.

dall'articolo 58 ed eventualmente a quella di un legame continuo ed effettivo con l'economia di uno Stato membro e che, di conseguenza, nessuna condizione supplementare, segnatamente nessuna autorizzazione speciale che non sia richiesta alle società nazionali per l'esercizio di un'attività economica, può essere richiesta affinché esse possano beneficiare di queste disposizioni ; che tuttavia tale assimilazione non impedisce agli Stati membri di esigere che le società di capitali si presentino nel loro paese con la denominazione usata dalla legislazione dello Stato membro conformemente alla quale sarebbero costituite e indichino nelle carte commerciali da esse utilizzate nello Stato membro ospitante l'ammontare del capitale sottoscritto;

Considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi od agiscono per conto di quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni prese in applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri aboliscono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate «beneficiari», le restrizioni di cui al titolo III di detti Programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 e il loro esercizio.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate delle industrie estrattive, di cui all'allegato I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, classi 11 - 19.

Tali attività corrispondono a quelle enumerate nelle classi 11 - 19 della «Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità Europee» (N.I.C.E.) che tiene conto delle particolarità strutturali delle industrie estrattive europee ; esse sono riportate nell'allegato della presente direttiva.

2. Tali attività si riferiscono all'estrazione dei minerali che si trovano in natura allo stato solido, liquido o gassoso. Sono compresi in dette attività lo sfruttamento delle miniere sotterranee e a cielo scoperto, delle cave e dei pozzi di petrolio nonchè tutte le operazioni complementari necessarie al trattamento ed arricchimento dei minerali metallici ed altri minerali greggi, quali la frantumazione, triturazione, lavaggio, separazione, cernita, quando sono eseguite da un'impresa la cui attività principale consiste nell'estrazione di minerali. Tali attività comprendono altresì la prospezione dei minerali e la sistemazione del terreno prima dell'estrazione.

3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche alle attività di vendita dei fabbricanti che vendono essi stessi la loro produzione, all'ingrosso o al dettaglio. Tuttavia, quando le attività non salariate attinenti al commercio dei prodotti considerati non sono liberate in base ad altre direttive, queste attività saranno limitate alla vendita in un unico stabile situato nel paese di produzione.

Articolo 3

Conformemente ai Programmi generali la presente direttiva non si applica per il petrolio e per il gas naturale, all'attività della prospezione e trivellazione, quando non viene svolta dall'esercente della concessione di produzione.

Articolo 4

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare: a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante, o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti dei cittadini;

b) risultano da una prassi amministrativa che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini;

c) in forza di prescrizioni o prassi precludono ai beneficiari, la possibilità di ottenere concessioni od autorizzazioni, le sottopongono a limitazioni oppure le subordinano a condizioni prescritte soltanto per essi;

d) escludono i beneficiari dall'esercizio di un'attività nelle organizzazioni professionali.

2. In particolare, devono considerarsi restrizioni da eliminare quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, lo stabilimento e la prestazione dei servizi, prescrivendo; a) nella Repubblica federale di Germania: - il possesso di una tessera professionale di viaggiatore di commercio (Reisegewerbekarte) per poter visitare terzi nel quadro dell'attività professionale di questi (Gewerbeordnung § 55 d, regolamento del 30 novembre 1960);

- un'autorizzazione per le persone giuridiche straniere che intendono esercitare un'attività professionale nel territorio federale (Gewerbeordnung § 12 e Aktiengesetz § 292);

b) in Belgio : il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle) (Arrêté royal nº 62 del 16 novembre 1939 e Arrêté ministériel del 17 dicembre 1945);

c) in Francia: - il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (carte d'identité d'étranger commerçant) (Décret-loi del 12 novembre 1938, Décret del 2 febbraio 1939) per l'esercizio di un'attività nel settore delle industrie estrattive;

- la cittadinanza francese, per ottenere il rilascio di una concessione mineraria per material diversi dai combustibili minerali...

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