Council Directive 64/54/EEC of 5 November 1963 on the approximation of the laws of the Member States concerning the preservatives authorized for use in foodstuffs intended for human consumption

Published date27 January 1964
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, P 12, 27 janvier 1964
EUR-Lex - 31964L0054 - IT 31964L0054

Direttiva 64/54/CEE del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. 012 del 27/01/1964 pag. 0161 - 0165
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0092
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0099
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0043
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0089
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0043


COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA INFORMAZIONI IL CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (64/54/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 100 e l'articolo 227, paragrafo 2,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Parlamento Europeo, (1)

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che ogni legislazione relativa ai conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana deve tener conto in primo luogo delle esigenze di protezione della sanità pubblica ma anche delle esigenze di tutela dei consumatori contro le adulterazioni, nonché delle necessità economiche e tecnologiche nei limiti imposti dalla protezione sanitaria;

Considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali che disciplinano tale materia ostacolano la libera carcolazione delle derrate destinate all'alimentazione umana, possono creare condizioni di concorrenza ineguali e hanno pertanto un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune;

Considerando che il ravvicinamento di tali legislazioni è necessario ai fini della libera circolazione delle derrate destinate all'alimentazione umana,

Considerando che detto ravvicinamento presuppone, in una prima fase, l'elaborazione di un elenco unico dei conservativi di cui è autorizzato l'impiego per la protezione delle derrate destinate all'alimentazione umana contro le alterazioni provocate dai microrganismi, e presuppone altresí la determinazione di requisiti di purezza ai quali devono rispondere i conservativi stessi;

Considerando che la determinazione dei metodi di analisi necessari al controllo dei requisiti di purezza generali e specifici costituisce una misura d'applicazione di carattere tecnico e che conviene pertanto affidarne l'adozione alla Commissione, per semplificare e accelerare la procedura; (1)Gazzetta Ufficiale delle Communità n. 106 del 12 luglio 1963, pag. 1923/63. (2)Vedi pag. 169/64.

Considerando che, per tener conto delle necessità economiche e tecnologiche di taluni Stati membri, occorre prevedere un periodo durante il quale detti Stati possano mantenere, per determinati conservativi, le legislazioni esistenti;

Considerando che in una seconda fase il Consiglio dovrà decidere in merito al ravvicinamento delle legislazioni relative alle derrate destinate all'alimentazione umana, considerate singolarmente, alle quali possono essere aggiunti i conservativi elencati nell'allegato alla presente direttiva, e in merito alle condizioni cui deve essere sottoposta tale aggiunta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri possono autorizzare, per la protezione delle derrate destinate all'alimentazione umana - in appresso denominate «alimenti» - contro le alterazioni provocate da microrganismi, soltanto i conservativi elencati nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché i conservativi, per i quali nell'allegato sono previste determinate condizioni d'impiego, siano utilizzati solo con l'osservanza di dette condizioni.

2. Salvo quanto previsto al paragrafo 1, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle delegazioni nazionali che determinano gli alimenti cui possono essere aggiunti i conservativi elencati nell'allegato e le condizioni di tale aggiunta ; tuttavia, queste disposizioni non devono avere l'effetto di escludere totalmente l'impiego negli alimenti di uno dei conservativi elencati nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'affumicatura di taluni alimenti soltanto con il fumo di legna o di vegetali legnosi, allo stato naturale, ad esclusione di legna o vegetali impregnati, colorati, incollati, dipinti o trattati in modo analogo, e a condizione che l'affumicatura stessa non determini alcun rischio per la salute umana.

Articolo 4

1. Qualora l'impiego negli alimenti di uno dei conservativi elencati nell'allegato o il suo tenore in uno o più elementi di cui all'articolo 7 possa comportare pericolo per la salute umana, uno Stato membro può, per il periodo massimo di un anno, sospendere l'autorizzazione per l'impiego del conservativo in questione negli elementi di cui trattasi. Esso ne informa, entro il termine di un mese, gli altri Stati membri e la Commissione.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce senza indugio, se l'elenco contenuto nell'allegato debba essere modificato e, in caso affermativo, adotta mediante direttiva le modifiche necessarie. All'occorrenza, su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può altresì prorogare di un anno al massimo il periodo di tempo menzionato nella prima frase del paragrafo 1.

Articolo 5

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono: a) mantenere in vigore, per un periodo di tre anni a decorrere dalla notificazione della presente direttiva, le disposizioni delle legislazioni nazionali relative all'impiego negli alimenti dell'acido formico e dei suoi sali, dell'acido borico e dei suoi sali, dei composti organoborati, nonchè dell'esametilentetrammina;

b) mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1965 le disposizioni delle legislazioni nazionali relative al trattamento in superficie degli agrumi mediante il difenile, l'ortofenilfenolo e l'ortofenilfenato di sodio.

Articolo 6

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali relative: a) ai prodotti utilizzati come alimenti, ma che possono inoltre possedere proprietà conservatrici, in particolare l'aceto, il cloruro di sodio, l'alcool etilico, gli oli alimentari e gli zuccheri;

b) alla nisina;

c) ai prodotti utilizzati per il rivestimento degli alimenti;

d) ai prodotti destinati alla lotta contro gli organismi nocivi alle piante ed ai prodotti vegetali;

e) ai prodotti che esercitano un'azione antimicrobica, utilizzati per il trattamento delle acque potabili;

f) ai prodotti che esercitano un'azione antiossidante.

Articolo 7

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè i conservativi elencati nell'allegato e destinati ad essere impiegati negli alimenti rispondano: a) ai seguenti requisiti generali di purezza: - non devono contenere più di 3 mg/kg di arsenico nè più di 10 mg/kg di piombo;

- non devono contenere complessivamente più di 50 mg/kg di rame e zinco - non dovendo tuttavia il tenore in zinco essere superiore a 25 mg/kg - nè contenere alcuna traccia dosabile di elementi pericolosi dal punto di visto tossicologico, in particolare di altri metalli pesanti, salvo deroghe risultanti dalla determinazione dei requisti specifici di cui alla lettera b);

b) ai requisiti di purezza specifici stabiliti all'occorrenza, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 8

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce mediante direttiva i requisiti di purezza specifici di cui all'articolo 7, lettera b).

2. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione stabilisce mediante direttiva i metodi d'analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza generali e specifici di cui all'articolo 7.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prendono ogni misura necessaria affinchè i conservativi elencati nell'allegato e destinati ad essere impiegati negli alimenti possano essere immessi nel commercio soltanto se sui loro involucri o recipienti siano riportate le seguenti indicazioni: a) nome e indirizzo del fabbricante o di un venditore responsabile a norma della legislazione dello Stato membro in cui risiede ; la persona che importa un prodotto da un paese terzo è equiparata al fabbricante;

b) il numero e la denominazione dei conservativi quali appaiono sull'allegato;

c) la dicitura «per alimenti (uso limitato)»;

d) in caso di miscela di conservativi con altri prodotti, la percentuale del conservativo e la denominazione del prodotto mescolato.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'introduzione nel loro territorio e l'immissione nel commercio dei conservativi elencati nell'allegato per il solo motivo che considerano insufficienti le etichette apposte se le indicazioni previste al paragrafo 1 appaiono sugli imballaggi o recipienti e se quelle previste alle lettere b) e c) sono redatte in due lingue ufficiali della Comunità, una di origine germanica e l'altra di origine latina.

Articolo 10

1. La presente direttiva si applica anche ai conservativi destinati ad essere impiegati negli alimenti, ed agli alimenti importati nella Comunità.

2. La presente direttiva non si applica ai conservativi ed agli alimenti, destinati all'esportazione fuori della Comunità.

Articolo 11

1. Entro un anno dalla notificazione della presente direttiva gli Stati membri modificano le loro legislazioni in conformità delle disposizioni che precedono, e ne informano...

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