Council Directive 65/1/EEC of 14 December 1964 laying down detailed provisions for the attainment of freedom to provide services in agriculture and horticulture

Published date08 January 1965
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, P 1, 8 janvier 1965
EUR-Lex - 31965L0001 - IT 31965L0001

Direttiva 65/1/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1964, che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura

Gazzetta ufficiale n. 001 del 08/01/1965 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0035
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0035
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0057
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0057


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1964 che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura (65/1/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 63, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 227, paragrafo 2,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (1) ed in particolare il titolo V C d),

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che il Programma generale contiene uno scadenzario speciale per la soppressione delle restrizioni in materia di agricoltura e di ortofrutticoltura; che questa soppressione è stata prevista entro il 31 dicembre 1963 per un primo gruppo di prestazioni di servizi, prima della fine della seconda tappa del periodo transitorio per un secondo gruppo e nel corso della terza tappa per le altre prestazioni;

Considerando che tali servizi intervengono direttamente nei costi di produzione dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura e favoriscono lo sviluppo del progresso tecnico; che la loro liberalizzazione deve pertanto essere realizzata al più presto, conformemente all'articolo 63, paragrafo 3, del Trattato e agli obiettivi della politica agricola comune;

Considerando che la libertà di stabilimento nelle attività coperte dalla direttiva è prevista soltanto per la fine del periodo transitorio (4), salvo per taluni salariati agricoli beneficiari della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 (5); che d'altro lato la libera prestazione dei servizi, quando il prestatore esegue la sua prestazione nel paese del destinatario, non deve comportare l'obbligo per il prestatore di assolvere le condizioni cui soddisfano le persone stabilite in questo paese soltanto in ragione del carattere stabile e permanente dell'attività che esse vi esercitano, come possono essere, per taluni Stati membri e in circostanze determinate, l'iscrizione al registro del commercio e l'iscrizione a taluni organismi professionali;

Considerando che, in ragione di questa diversità di scadenze e di regime fra il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, è necessario precisare nella direttiva ciò che bisogna intendere per prestazione di servizi per la categoria che (1)GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62. (2)GU n. 109 del 9. 7. 1964, pag. 1739/64. (3)GU n. 174 del 4. 11. 1964, pag. 2772/64. (4)Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62, titolo IV-F 6 e allegato V ex gruppo 012.). (5)GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1323/63.

comporta l'esecuzione della prestazione nel paese del destinatario, e dare contemporaneamente a questa nozione il senso più ampio possibile;

Considerando che la libera prestazione dei servizi per la costruzione di impianti di raccolta d'acqua, d'irrigazione, di drenaggio e per i lavori di prosciugamento - attività spesso strettamente connesse a taluni lavori agricoli ed ortofrutticoli inclusi nella direttiva - deve essere realizzata in applicazione delle direttive del Consiglio del 7 luglio 1964 relative all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (Industria ed artigianato) e alle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (Industria ed artigianato) (1), nonché della direttiva relativa ai pubblici appalti di lavori che sarà adottata in seguito; che, conformemente al Programma generale, la prestazione dei servizi nel campo della silvicoltura e dello sfruttamento forestale, nonché nel campo di talune attività indipendenti che possono occasionalmente interessare l'agricoltura, formerà oggetto di direttive successive;

Considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi o che agiscono per conto di quest'ultimo è...

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