Council Directive 68/366/EEC of 15 October 1968 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in the food manufacturing and beverage industries (ISIC Major Groups 20 and 21)

Published date22 October 1968
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 260, 22 octobre 1968
EUR-Lex - 31968L0366 - IT 31968L0366

Direttiva 68/366/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI)

Gazzetta ufficiale n. L 260 del 22/10/1968 pag. 0012 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0076
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0500
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0076
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0509
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0100
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0097
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0097


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1968 relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (68/366/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 57, paragrafo 1, l'articolo 63, paragrafo 2 e l'articolo 66,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo V, secondo e terzo comma,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2), in particolare il titolo VI, secondo e terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3), (1) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3) GU n. 23 del 5.2.1966, pag. 349/66.

visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

considerando che i programmi generali prevedono, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare se tale soppressione debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli, nonché dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività considerate e l'esercizio di queste ultime, e se, in attesa del riconoscimento e del coordinamento, debba essere eventualmente applicato un regime transitorio;

considerando che nel settore delle attività delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande non tutti gli Stati membri prevedono condizioni di accesso e di esercizio per le attività in questione ; che la definizione di artigianato, e quindi la sua delimitazione rispetto all'industria, differiscono da uno Stato membro all'altro ; che, d'altra parte, precisamente per le attività artigiane, esistono talvolta libertà di accesso e di esercizio, tal'altra norme rigorose che prescrivono il possesso di un titolo per l'ammissione all'attività professionale;

considerando che all'atto dell'approvazione dei programmi generali il Consiglio ha costatato che per l'artigianato si pongono, in ordine al coordinamento o al reciproco riconoscimento del titolo, problemi la cui soluzione richiede una preparazione minuziosa;

considerando che non è pertanto possibile procedere al previsto coordinamento in concomitanza con la soppressione delle restrizioni ; che tale coordinamento dovrà essere attuato in una fase ulteriore;

considerando tuttavia che in mancanza di tale coordinamento immediato, è opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nelle attività considerate mediante l'adozione di misure transitorie, quali quelle previste dai programmi generali, e ciò in primo luogo per evitare che siano oltremodo ostacolati i cittadini di quegli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione;

considerando che...

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