Council Directive 70/189/EEC of 6 March 1970 amending the Directives of 27 June 1967 and 13 March 1969 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances

Published date14 March 1970
Subject MatterApproximation of laws,Consumer protection,Technical barriers,Internal market - Principles,Environment
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 59, 14 mars 1970
EUR-Lex - 31970L0189 - IT

Direttiva 70/189/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1970, che modifica le direttive del 27 giugno 1967 e del 13 marzo 1969 concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 14/03/1970 pag. 0033 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0134
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0134
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0147
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0067
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0194
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0194


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 6 marzo 1970 che modifica le direttive del 27 giugno 1967 e del 13 marzo 1969 concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (70/189/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 10 della direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1) e l'articolo 2 della direttiva del Consiglio, del 13 marzo 1969, che modifica la direttiva summenzionata (2) prescrivono che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per conformarsi a tali direttive, in modo che esse siano applicate entro il 1º gennaio 1970;

considerando che durante i lavori per l'applicazione di tali direttive sono sorte difficoltà inattese ; che è quindi opportuno prorogare il termine summenzionato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il termine previsto all'articolo 10, primo comma, della direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 e all'articolo 2, primo comma, della direttiva del Consiglio del 13 marzo 1969 è prorogato fino al 1º gennaio 1971.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della...

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