Council Directive 70/357/EEC of 13 July 1970 on the approximation of the laws of the Member States concerning the antioxidants authorized for use in foodstuffs intended for human consumption

Published date18 July 1970
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 157, 18 juillet 1970
EUR-Lex - 31970L0357 - IT 31970L0357

Direttiva 70/357/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 18/07/1970 pag. 0031 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0143
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0372
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0143
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0429
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0130
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0225
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0225


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1970 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (70/357/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 e l'articolo 227, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che ogni legislazione relativa alle sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana deve tener conto in primo luogo delle esigenze di protezione della salute umana ma anche delle necessità di tutela dei consumatori contro le adulterazioni, nonché delle necessità economiche e tecnologiche, nei limiti imposti dalla protezione sanitaria;

considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali concernenti tali sostanze ostacolano la libera circolazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana, possono creare condizioni di concorrenza ineguali ed hanno pertanto un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune;

considerando che al fine di pervenire alla libera circolazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana è necessario il ravvicinamento di tali legislazioni;

considerando che detto ravvicinamento richiede, durante una prima fase, l'elaborazione di un elenco unico delle sostanze in questione di cui è autorizzato l'impiego per la protezione dei prodotti destinati all'alimentazione umana contro le alterazioni provocate dall'ossidazione, nonché la determinazione dei requisiti di purezza ai quali dette sostanze debbono rispondere;

considerando che, per tener conto delle necessità economiche e tecnologiche di taluni Stati membri, occorre prevedere un periodo durante il quale gli Stati membri stessi possono mantenere in vigore, per alcune di tali sostanze, le legislazioni esistenti;

considerando che in tutti i casi nei quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze in ordine all'attuazione di norme stabilite in materia di prodotti alimentari, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno al Comitato permanente per i...

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