Council Directive 70/522/EEC of 30 November 1970 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self-employed persons in the wholesale coal trade and activities of intermediaries in the coal trade (ISIC ex Group 6112)

Published date10 December 1970
Subject MatterFreedom of establishment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 267, 10 décembre 1970
EUR-Lex - 31970L0522 - IT

Direttiva 70/522/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI)

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 10/12/1970 pag. 0014 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0097
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0737
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0097
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0831
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0124
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0119
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0119


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1970 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (70/522/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo IV, lettera D,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2), in particolare il titolo V, lettera C,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio non prevede disposizioni sulla liberalizzazione del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi e che la liberalizzazione delle attività di cui alla presente direttiva è quindi soggetta, senza eccezione, alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

considerando che le attività attinenti al commercio all'ingrosso e le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato formano già oggetto di due direttive del Consiglio del 25 febbraio 1964 (5) ; che il settore del carbone è escluso dal campo d'applicazione di queste direttive ; che la presente direttiva ha lo scopo di liberalizzare le attività commerciali in questo settore;

considerando che la presente direttiva ha, d'altronde, ripercussioni sulle attività di vendita dei produttori, giacché l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11-19 CITI) (6), limita il diritto del produttore che si stabilisce in quanto tale in un altro Stato membro e che vi vende i propri prodotti alla vendita in un solo esercizio situato nel paese di produzione, fino a che il commercio di tali prodotti non sarà stato liberalizzato in virtù di altre direttive;

considerando che la presente direttiva liberalizza il commercio all'ingrosso del carbone ; che il commercio al minuto è già stato liberalizzato con la direttiva del Consiglio...

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