Council Directive 71/144/EEC of 22 March 1971 extending the time limit laid down in Article 10 of the Council Directive of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packing and labelling of dangerous substances

Published date29 March 1971
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws,Environment,Consumer protection
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 74, 29 mars 1971
EUR-Lex - 31971L0144 - IT

Direttiva 71/144/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1971, che proroga il termine previsto all'articolo 10 della direttiva del 27 giugno 1967 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 29/03/1971 pag. 0015 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0144
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0162
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0144
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0180
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0126
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0003


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1971

che proroga il termine previsto all'articolo 10 della direttiva del 27 giugno 1967 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

( 71/144/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che la direttiva del Consiglio , del 27 giugno 1967 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative relative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1) , modificata da ultimo con la direttiva del Consiglio del 6 marzo 1970 (2) , prescrive che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conformarsi a tali direttive , in modo che esse siano applicate entro e non oltre il 1 º gennaio 1971 ;

considerando che questo termine si è dimostrato insufficiente ; che è quindi opportuno prorogarlo ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il termine previsto all'articolo 10 , primo comma , della direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 è prorogato fino al 1 º gennaio 1972 .

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 22 marzo 1971 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

(1) GU n. 196 del 16 . 8 . 1967 , pag. 1 .

(2) GU n. L 59 del 14 . 3 . 1970...

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