Council Directive 71/285/EEC of 19 July 1971 amending the Directive of 26 June 1964 on animal health problems affecting intra- Community trade in bovine animals and swine

Published date09 August 1971
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 179, 9 août 1971
EUR-Lex - 31971L0285 - IT 31971L0285

Direttiva 71/285/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1971, che modifica la direttiva del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 09/08/1971 pag. 0001 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0012
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0582
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0012
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0649
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0067
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0067


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1971 che modifica la direttiva del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (71/285/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), è entrata in vigore il 30 giugno 1965 ed è stata modificata dalle direttive del 25 ottobre 1966 (2) e del 13 luglio 1970 (3);

considerando che la trasposizione di tali direttive nel diritto degli Stati membri e la loro applicazione nella Comunità hanno permesso di costatare l'opportunità di procedere ad un adeguamento delle loro disposizioni per tener conto dei nuovi dati tecnici e scientifici e dell'esperienza acquisita;

considerando che occorre in particolare avviare l'armonizzazione delle misure di polizia sanitaria da applicare in caso di insorgenza di talune malattie ; che tali misure devono in particolare comportare la definizione, per una durata determinata, di zone di protezione attorno alle aziende colpite da tali malattie, nonché il divieto di fare uscire gli animali da tali zone, salvo per condurli all'immediata macellazione;

considerando che per essere riconosciuti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi, a seconda del caso, gli animali da allevamento o da produzione devono presentare un tasso brucellare determinato costatato alla sieroagglutinazione ; che il progresso nelle conoscenze scientifiche consente di prevedere una prova diagnostica supplementare per costatare se tali animali sono esenti da brucellosi ; che occorre fissare le norme per tale prova supplementare;

considerando che in caso di necessità è possibile, senza alcun rischio sul piano sanitario, snellire per gli animali da mcello le disposizioin previste in materia di brucellosi e di tubercolosi della direttiva attualmente in vigore;

considerando che detta direttiva riconosce ad ogni Stato membro la facoltà di vietare l'introduzione nel proprio territorio di bovini e di suini provenienti da uno Stato membro nel quale si è manifestata una epizoozia ; che, secondo la natura e il carattere dell'epizoozia, tale divieto deve essere limitato ai bovini e ai suini provenienti da una parte del territorio del paese speditore o può estendersi all'insieme di tale territorio ; che, quando una malattia contagiosa si manifesti nel territorio di uno Stato membro, devono essere prese rapidamente adeguate misure di lotta contro la malattia ; che i rischi di tali malattie e le necessarie misure di difesa devono essere valutati nella stessa maniera (1)GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. (2)GU n. 192 del 27.10.1966, pag. 3294/66. (3)GU n. L 157 del 18.7.1970, pag. 40. nell'insieme della Comunità ; che a tal fine è necessario prevedere una procedura comunitaria nell'ambito del Comitato permanente veterinario istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 (1), procedura secondo la quale le misure eventualmente adottate da uno Stato membro potranno essere esaminate e, se del caso, modificate o abrogate in stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che per evitare gli ostacoli agli scambi intracomunitari occorre fare ricorso alla medesima procedura per valutare le garanzie sanitarie che gli Stati membri vorrebbero esigere all'importazione relativamente alle malattie diverse da quelle soggette a dichiarazione obbligatoria ai sensi della presente direttiva;

considerando che occorre modificare i certificati in conformità delle modifiche apportate agli articoli e agli allegati della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata dalle direttive del Consiglio del 25 ottobre 1966 e del 13 luglio 1970, è modificata secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 2

All'articolo 2, le lettere d) e f) sono soppresse.

Articolo 3

All'articolo 3: 1. Al paragrafo 1, penultima riga, i termini «3 a 6» sono sostituiti da «2 a 6».

2. Il testo del paragrafo 2 è modificato come segue: a) Dopo la lettera a) è inserita una nuova lettera b) redatta come segue:

«b) non essere stati acquistati in un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria in seguito all'insorgere delle malattie seguenti alle quali gli animali in causa sono ricettivi : afta epizootica, peste suina, paralisi contagiosa dei suini, brucellosi bovina, brucellosi suina, carbonchio ematico, né provenire da una zona in cui sono applicate le misure di cui al comma ii), restando inteso che: i) se non tutti gli animali delle specie sensibili alla malattia sono stati macellati ed i locali disinfettati, la durata del divieto deve essere, a decorrere dall'ultimo caso costatato, di almeno trenta giorni per l'afta epizootica, di almeno quaranta giorni per la peste suina o la paralisi contagiosa dei suini, di almeno sei settimane per la brucellosi bovina o suina e di almeno quindici giorni per il carbonchio ematico;

ii) quando si tratta di peste suina, di afta epizootica o di paralisi contagiosa dei suini : se tutti gli animali delle specie sensibili alle malattie sono stati macellati ed i locali disinfettati, una zona di protezione del raggio di 2 km viene creata attorno all'azienda durante un periodo di quindici giorni ; se non tutti gli animali sensibili alle malattie sono stati macellati, una zona di protezione del raggio di 2 km viene creata attorno all'azienda ed è mantenuta finché detta azienda è oggetto di misure di divieto.

Gli Stati membri vigilano a che gli animali delle specie sensibili alla malattia costatata nella zona di protezione possano uscirne soltanto se sono condotti in un macello sotto controllo ufficiale in vista della macellazione immediata.»

Le lettere da b) a h) diventano le lettere da c) a i). I riferimenti a tali lettere nella direttiva del 26 giugno 1964 sono conseguentemente modificati.

b) L'inizio della prima frase della lettera c) è redatto come segue:

«c) nel caso in cui si tratti di animali da allevamento o da produzione, essere stati acquistati in un'azienda che risponda...».

c) Il testo della lettera g) è completato come segue:

«... ; i veicoli da trasporto devono essere costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o cadere fuori dal veicolo durante il trasporto.»

d) Il testo della lettera i) è completato come...

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