Council Directive 71/349/EEC of 12 October 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to the calibration of the tanks of vessels

Published date25 October 1971
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 239, 25 octobre 1971
EUR-Lex - 31971L0349 - IT 31971L0349

Direttiva 71/349/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 25/10/1971 pag. 0015 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0088
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(III) pag. 0767
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 2 pag. 0088
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(III) pag. 0865
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0227
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 2 pag. 0105
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0105


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti (71/349/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che in vari Stati membri i metodi per la stazzatura delle cisterne, compresi i serbatoi di combustibile liquido dei natanti adibiti alla navigazione interna ed al cabotaggio nazionale ed internazionale, che possono essere utilizzati come mezzo per misurare il loro contenuto, sono fissati da disposizioni imperative ; che tali prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che a causa della loro disparità esse ostacolano il riconoscimento da parte di tutti gli Stati membri del risultato delle misurazioni effettuate per mezzo di una cisterna stazzata da uno di detti Stati;

considerando che questi ostacoli all'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti, o addirittura eliminati, se in tutti gli Stati membri vengono adottate le stesse prescrizioni a complemento o in sostituzione delle rispettive legislazioni vigenti;

considerando che le prescrizioni comunitarie relative al metodo di stazzatura definito nella presente direttiva valgono a garantire che le cisterne stazzate con questo metodo danno, in maniera durevole e con sufficiente precisione, la misura della quantità di liquido da esse trasportata;

considerando che la stazzatura delle cisterne dei natanti è assimilabile alla procedura di verifica prima degli strumenti di misura ; che nella fattispecie possono quindi applicarsi alcune disposizioni della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la stazzatura CEE delle cisterne dei natanti adibiti alla navigazione interna ed al cabotaggio.

Per stazzatura CEE s'intende una stazzatura effettuata da uno Stato membro alle condizioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 2

I risultati delle...

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