Council Directive 73/146/EEC of 21 May 1973 amending the Directive of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
Published date | 25 June 1973 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers,Environment,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 167, 25 June 1973 |
Direttiva 73/146/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, che modifica la direttiva del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 25/06/1973 pag. 0001 - 0128
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 2 pag. 0208
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0208
++++
( 1 ) GU n . 196 del 16 . 8 . 1967 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 74 del 29 . 3 . 1971 , pag . 15 .
CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 1973
che modifica la direttiva del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alla classificazione , all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose
( 73/146/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ,
considerando che nell'articolo 2 della direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ( 1 ) , modificata recentemente dalla direttiva del Consiglio del 22 marzo 1971 ( 2 ) , i liquidi infiammabili sono classificati in base al loro punto di infiammabilità ; che , in mancanza di disposizioni in merito al metodo di prova per determinare il punto di infiammabilità , risulta opportuno prevedere gli stessi metodi di prova che sono già stati convenuti in accordi internazionali per il trasporto di merci pericolose ;
considerando che il progresso tecnico rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite dalle direttive relative ai preparati e alle sostanze pericolosi ; che , per agevolare l'esecuzione delle misure all'uopo necessarie , si deve disporre di una procedura che preveda una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un " Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tcnici agli scambi nel settore dei preparati e delle sostanze pericolosi " ;
considerando che l'allegato I della direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 contiene un elenco delle sostanze pericolose classificate in base al numero atomico dell'elemento più caratteristico delle loro proprietà , nonché le modalità di etichettatura per ciascuna sostanza , sotto forma di rinvio agli allegati II , III e IV ;
considerando che un esame dell'elenco delle sostanze pericolose ha mostrato la necessità di adeguare l'elenco stesso allo stadio attuale della scienza e della tecnica ; che si è inoltre constatato che la formula chimica o la denominazione di parecchie sostanze pericolose non è riprodotta in modo esatto e deve dunque essere corretta ;
considerando che l'aggiunta di una designazione dei rischi connessi alle sostanze pericolose si è rivelata assolutamente necessaria ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 è modificata conformemente agli articoli seguenti .
Articolo 2
Nel testo italiano , i termini " punto di scintilla " sono stati sostituiti dai termini " punto d'infiammabilità " .
Articolo 3
L'articolo 2 e completato dal paragrafo seguente :
" 3 . La determinazione del punto di infiammabilità delle sostanze e dei preparati liquidi infiammabili menzionato al paragrafo 2 , lettere c ) e d ) , è effettuata conformemente ai metodi e agli apparecchi previsti all'allegato V . "
Articolo 4
L'articolo 6 è completato dal seguente paragrafo :
" 4 . Tuttavia , per un periodo di tre anni a partire dalla notifica della presente direttiva e in deroga alle disposizioni del presente articolo , la Danimarca , l'Irlanda e il Regno Unito possono ammettere la commercializzazione sul loro territorio di sostanze pericolose il cui imballaggio sia conforme , per quanto riguarda l'etichettatura , alle norme in vigore sul loro territorio alla data dell'adesione . "
Articolo 5
I seguenti articoli sono aggiunti dopo l'articolo 8 :
" Articolo 8 bis
Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 8 quater .
Articolo 8 ter
1 . E istituito un Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei preparati e delle sostanze pericolosi _ in appresso denominato " Comitato " _ composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .
2 . Il Comitato stabilisce il suo regolamento interno .
Articolo 8 quater
1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il Comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia su iniziativa di quest'ultimo , sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .
2 . Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare . Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente puo stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in questione . Il Comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .
3 . a ) La Commissione adotta le misure previste quando esse sono conformi al parere del Comitato .
b ) Quando le misure proposte non sono conformi al parere formulato dal Comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .
c ) Se entro tre mesi dalla sua consultazione il Consiglio non ha deliberato , le misure proposte sono adottate dalla Commissione . "
Articolo 6
Gli allegati da I a IV sono sostituiti dagli allegati da I a IV riportati in allegato alla presente direttiva .
Articolo 7
E inserito un allegato V , riportato in allegato alla presente direttiva .
Le norme e i metodi ai quali tale allegato si riferisce sono quelli in vigore alla data della notifica della presente direttiva agli Stati membri .
Articolo 8
1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addi 21 maggio 1973 .
Per il Consiglio
Il Presidente
E . GLINNE
BILAG I
Liste over farlige stoffer klassificeret efter atomtallet for den bestanddel , der er mest karakteristisk for stoffernes egenskaber
ANLAGE I
Liste der gefaehrlichen Stoffe , geordnet nach der Ordnungszahl des Elements , das fuer ihre Eigenschaften charakteristisch ist
ANNEX I
List of dangerous substances classified in the order of the atomic number of the element most characteristic of their properties
ANNEXE I
Liste des substances dangereuses classées en fonction du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés
ALLEGATO I
Elenco delle sostanze pericolose classificate in base al numero atomico dell'elemento più caratteristico delle loro proprietà
BIJLAGE I
Lijst van gevaarlijke stoffen gerangschikt volgens het atoomnummer van het element dat het meest karakteristiek is voor de eigenschappen van de stof
HYDROGEN _ WASSERSTOFF _ HYDROGEN _ HYDROGENE _ IDROGENO _ WATERSTOF
H2
1 . Hydrogen
Wasserstoff
Hydrogen
Hydrogène
Idrogeno
Waterstof
F R : 23-34
S : 16-22-32-33-37-104
LiAlH4
2 . Lithiumaluminiumhydrid
Lithium-Aluminiumhydrid
Aluminum lithium hydride
Hydrure d'aluminium-lithium
Idruro di litio-alluminio
Lithiumaluminiumhydride
F R : 29
S : 12-37-65-103
NaH
3 . Natriumhydrid
Natriumhydrid
Sodium hydride
Hydrure de sodium
Idruro di sodio
Natriumhydride
F R : 29
S : 12-37-65-103
CaH2
4 . Calciumhydrid
Calciumhydrid
Calcium hydride
Hydrure de calcium
Idruro di calcio
Calciumhydride
F R : 29
S : 12-37-65-103
BERYLIUM _ BERYLLIUM _ BERYLLIUM _ GLUCINIUM _ BERILLIO _ BERYLLIUM
1 . Beryliumforbindelser
Berylliumverbindungen
Beryllium compounds
Composés du glucinium ( Composés du beryllium )
Composti del berillio
Berylliumverbindingen
T R : 52
S : 12-21-51-63-72-78-91-108
BOR _ BOR _ BORON _ BORE _ BORO _ BOOR
1 . Borhalogenforbindelser
Borhalogenverbindungen
Boron halides
Composés halogénés du bore
Composti alogenati del boro
Boorhalogeenverbindingen
T R : 61-84
S : 15-34-63-76-108
KULSTOF _ KOHLENSTOFF _ CARBON _ CARBONE _ CARBONIO _ KOOLSTOF
CO
1 . Carbon-monoxid
Kohlenmonoxid
Carbon monoxide
Oxyde de carbone
Ossido di carbonio
Koolstofmonoxide
F + T R : 23-34-63
S : 16-22-32-33-37-76-104-108
COCl2
2 . Carbonylklorid , ( fosgen )
Carbonylchlorid ( Phosgen )
Carbonyl chloride ( Phosgene )
Oxychlorure de carbone ( Phosgène )
Ossicloruro di carbonio ( Fosgene )
Koolstofoxychloride ( fosgeen )
T R : 61
S : 15-34-63-74-108
CS2
3 . Carbondisulfid , ( svovlkulstof )
Kohlendisulfid ( Schwefelkohlenstoff )
Carbon disulphide
Sulfure de carbone
Solfuro di carbonio
Koolstofdisulfide ( zwavelkoolstof )
...
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