Council Directive 73/238/EEC of 24 July 1973 on measures to mitigate the effects of difficulties in the supply of crude oil and petroleum products

Published date16 August 1973
Subject MatterEnergy,Conjunctural policy,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 228, 16 August 1973
EUR-Lex - 31973L0238 - IT

Direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 16/08/1973 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0061
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0053
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0061
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0180
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0180


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1973 concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi

(73/238/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la creazione di una politica energetica comune fa parte degli obiettivi che le Comunità si sono prefissi;

considerando che il petrolio greggio e i prodotti petroliferi assumono un'importanza crescente nell'approvvigionamento comunitario di prodotti energetici; che qualsiasi difficoltà, anche a carattere momentaneo, che abbia per effetto di ridurre sensibilmente le forniture dei suddetti prodotti potrebbe causare gravi perturbazioni nell'attività economica della Comunità e che è quindi necessario che sussista la possibilità di compensare o quanto meno attenuare gli effetti negativi connessi ad una tale eventualità;

considerando che occorre prevedere anticipatamente le procedure e gli strumenti appropriati che possono garantire una rapida attuazione delle misure destinate ad attenuare gli effetti delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi;

considerando che tutti gli Stati membri dovrebbero a tal fine disporre dei poteri necessari per prendere all'occorrenza le opportune misure, senza indugio e in conformità al trattato, in particolare all'articolo 103;

considerando che, per facilitare il coordinamento delle misure nazionali nel quadro della consultazione a livello comunitario, è necessaria una certa concordanza di questi poteri;

considerando inoltre che è opportuno istituire sin d'ora un...

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