Council Directive 73/80/EEC of 9 April 1973 fixing common rates of capital duty
Published date | 18 April 1973 |
Subject Matter | Taxation,Approximation of laws,Free movement of capital |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 103, 18 April 1973 |
Direttiva 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973, che fissa le aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti
Gazzetta ufficiale n. L 103 del 18/04/1973 pag. 0015 - 0015
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0040
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0044
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0044
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( 1 ) GU n . L 249 del 3 . 10 . 1969 , pag . 25 .
( 2 ) Vedasi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale .
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 9 aprile 1973
che fissa le aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti
( 73/80/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ,
considerando che ai sensi dell'articolo 7 , paragrafo 2 , della direttiva del Consiglio , del 17 luglio 1969 , concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali ( 1 ) modificata dalla direttiva dal 9 aprile 1973 ( 2 ) , la Commissione deve sottomettere al Consiglio , anteriormente al 1 * gennaio 1971 , una proposta per consentire a quest'ultimo di fissare le aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti ;
considerando che , per ridurre il più possibile gli ostacoli allo sviluppo e al funzionamento del mercato comune dei capitali , l'aliquota dell'imposta sui conferimenti di cui al citato articolo deve essere fissata al livello più basso possibile , tenendo tuttavia conto delle esigenze di bilancio degli Stati membri ;
considerando che l'aliquota ridotta di cui all'articolo 7 , paragrafo 1 , lettere b ) e b ) bis , per talune operazioni di concentrazione di società deve essere fissata ad un livello sufficientemente basso per evitare gli eventuali effetti cumulativi dell'imposta sui conferimenti ; che una aliquota dello 0,50 % risponde a quest'esigenza ; che , tuttavia , per agevolare al massimo tali operazioni di concentrazione , occorre consentire agli Stati membri di applicare un'aliquota inferiore allo 0,50 % ;
considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri un termine abbastanza lungo per introdurre le...
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