Council Directive 75/368/EEC of 16 June 1975 on measures to facilitate the effective exercise of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of various activities (ex ISIC Division 01 to 85) and, in particular, transitional measures in respect of those activities

Published date30 June 1975
Subject MatterApproximation of laws,Freedom of establishment,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 167, 30 June 1975
EUR-Lex - 31975L0368 - IT

Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 30/06/1975 pag. 0022 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0177
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0214
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0177
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0205
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0205


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

concernente misure destinate a favorire l ' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività ( ex classe 01-classe 85 CITI ) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività

( 75/368/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 , 66 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento basato sulla nazionalità , in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato si applica in particolare alla facoltà d ' iscriversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell ' interessato comportino l ' esercizio di tale facoltà ;

considerando inoltre che l ' articolo 57 del trattato prevede che , al fine di agevolare l ' accesso alle attività non salariate e l ' esercizio di queste , siano adottate direttive per il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli nonchù per il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri ;

considerando che , in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato , appare tuttavia opportuno facilitare l ' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività considerate , segnatamente mediante l ' adozione di misure transitorie come quelle previste dai programmi generali ( 3 ) , al fine di preservare da ostacoli anormali i cittadini di quegli Stati membri in cui l ' accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione ;

considerando che , per ovviare ad eventuali difficoltà , le misure transitorie debbono consistere nell ' ammettere come condizione sufficiente per l ' accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione , l ' esercizio effettivo dell ' attività nel paese di provenienza durante un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo , allo scopo di garantire che il beneficiario possieda conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini nazionali ;

considerando che la presente direttiva contempla due categorie di attività , cioè :

- attività che possono essere espletate soltanto dopo una formazione professionale piuttosto approfondita e che sono quindi soggette a rigorosa regolamentazione nei vari Stati membri della Comunità ,

- attività il cui esercizio non richiede una formazione professionale tanto approfondita ,

e che è conseguentemente opportuno prevedere due tipi di misure transitorie , adeguate a queste due categorie di attività ;

considerando che le attività delle agenzie brevetti e quelle delle società di distribuzione dei canoni sono esercitate nell ' ambito dello sfruttamento delle invenzioni e si distinguono dalle attività normalmente esercitate dalle banche e dagli altri istituti finanziari ; che , di conseguenza , pur appartenendo al gruppo 620 della nomenclatura CITI , esse sono state escluse dal campo d ' applicazione della direttiva 73/183/CEE del Consiglio , del 28 giugno 1973 , per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari ( 4 ) ;

considerando che la presente direttiva non include le attività degli ingegneri consulenti ( gruppo 833 CITI ) nù quelle di consulenza per la proprietà industriale ( gruppo 831 CITI ) ;

considerando che le attività della classe 73 CITI ( comunicazioni ) dipendono in generale dal settore dei servizi pubblici delle poste e telecomunicazioni e che la maggior parte di tali attività non rientra pertanto nel campo d ' applicazione della presente direttiva ; che , nondimeno , un limitato numero di dette attività può essere esercitato a titolo privato e che , conseguentemente , bisogna includerle nella presente direttiva ;

considerando che le prestazioni dei servizi nel campo dei trasporti di persone o di merci sono disciplinate dalle disposizioni del trattato riguardanti i trasporti ; che la presente direttiva non riguarda di conseguenza le attività di trasporto in essa menzionate se esse vengono esercitate sotto forma di prestazione di servizi ;

considerando che , in attesa di una regolamentazione comunitaria , le disposizioni esistenti in materia di delimitazione tra navigazione interna , costiera e marittima rimangono in vigore ;

considerando che per quanto riguarda le attività che rientrano nel gruppo 859 CITI la presente direttiva concerne , nella categoria delle attività del massaggiatore , unicamente il massaggio facciale estetico , dato che l ' attività del massaggiatore chinesiterapeuta ( massaggio sanitario , massaggio sportivo ) deve formare oggetto di un ' altra...

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