Council Directive 75/369/EEC of 16 June 1975 on measures to facilitate the effective exercise of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of itinerant activities and, in particular, transitional measures in respect of those activities

Published date30 June 1975
Subject MatterFreedom of establishment,Approximation of laws,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 167, 30 June 1975
EUR-Lex - 31975L0369 - IT

Direttiva 75/369/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 30/06/1975 pag. 0029 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0184
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0221
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0184
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0211
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0211


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

relativa alle misure destinate a favorire l ' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività

( 75/369/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 , 66 e 235 ,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità , in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzaro si applica in particolare alla facoltà d ' iscriversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell ' interessato comportino l ' esercizio di tale facoltà ;

considerando inoltre che l ' articolo 57 del trattato prevede che al fine di agevolare l ' accesso alle attività non salariate e l ' esercizio di queste siano adottate direttive per il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli nonchù per il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri ;

considerando che , in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato , appare tuttavia opportuno facilitare l ' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività considerate mediante l ' adozione di misure transitorie del tipo previsto dai programmi generali ( 3 ) , al fine soprattutto di preservare da ostacoli anormali i cittadini di gli Stati membri in cui l ' accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione ;

considerando che , per ovviare a eventuali difficoltà , le misure transitorie devono consistere nell ' ammettere come condizione sufficiente per l ' accesso alle attività in questione negli Stati membri ospitanti nei quali l ' accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione , l ' esercizio effettivo dell ' attività nel paese di provenienza , e ciò per un periodo ragionevole ed abbastanza vicino nel tempo , al fine di garantire che il beneficiario possiede conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini nazionali ;

considerando che le attività di commercio sedentario al minuto e le attività di vendita nei mercati coperti , esercitate in posti fissati stabilmente al suolo , formano oggetto delle direttive 68/363/CEE e 68/364/CEE ( 4 ) concernenti il commercio al minuto ; che pertanto occorre applicare la presente direttiva alle attività di vendita sui mercati non esercitate in posti fissati stabilmente al suolo e sui mercati non coperti ;

considerando inoltre che le direttive 64/222/CEE e 64/224/CEE ( 5 ) , relative alle attività degli intermediari del commercio , dell ' industria e dell ' artigianato sono già applicate alle attività degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni ;

considerando che il campo di applicazione della presente direttiva deve comprendere non soltanto le attività ambulanti del commercio , ma anche le altre attività economiche , purchù tali attività siano esercitate in modo ambulante e che non...

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