Council Directive 76/117/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the laws of the Member States concerning electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres
Published date | 30 January 1976 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 24, 30 January 1976 |
Direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva»
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1976 pag. 0045 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0217
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0217
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0228
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0228
++++
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1975
riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva »
( 76/117/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che le legislazioni nazionali relative alla sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva » sono diverse da uno Stato membro all ' altro ostacolando in tal modo gli scambi ;
considerando che tali divergenze possono essere eliminate esigendo che il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva » sia conforme a norme tecniche armonizzate ;
considerando che può tuttavia accadere che certi materiali offrano un livello di sicurezza equivalente a quello delle norme armonizzate pur senza rispettare le medesime ;
considerando che è necessario prevedere che un organizzazione autorizzato verifichi se il materiale è conforme alle norme armonizzate o offre un livello di sicurezza almeno equivalente a quello garantito da dette norme ; che gli esami devono vertere non solo sui documenti descrittivi , ma anche sulla costruzione e sul montaggio del materiale ;
considerando che il risultato positivo di tali esami deve essere sancito da certificati e da marchi riconosciuti in tutti gli Stati membri ;
considerando che per tener conto del progresso tecnico è necessario prevedere un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva » ; che , per facilitare l ' attuazione delle misure necessarie a tale scopo , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari nel settore del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva » ;
considerando che esiste il rischio che alcuni materiali elettrici destinati ad essere utilizzati in « atmosfera esplosiva » , pur avendo ottenuto un certificato e un marchio che ne permettono la libera circolazione , presentino un periodo per la sicurezza ; che è pertanto opportuno per evitare tale pericolo ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La presente direttiva riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva » , ad eccezione del materiale destinato all ' impiego nei lavori...
To continue reading
Request your trial