Council Directive 76/491/EEC of 4 May 1976 regarding a Community procedure for information and consultation on the prices of crude oil and petroleum products in the Community
Published date | 28 May 1976 |
Subject Matter | Fuels,Energy,Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 140, 28 May 1976 |
Direttiva 76/491/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente una procedura comunitaria d'informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 140 del 28/05/1976 pag. 0004 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0097
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 1 pag. 0121
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0097
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 2 pag. 0107
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0107
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 4 maggio 1976
concernente una procedura comunitaria d ' informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità
( 76/491/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 213 ,
visto il progetto della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che l ' instaurazione di una politica comune dell ' energia è uno degli obiettivi che la Comunità si è prefissa e che spetta alla Commissione proporre le misure da adottare a tal fine ;
considerando che da conoscenza delle condizioni di approvvigionamento e del mercato costituisce uno degli elementi fondamentali di una politica comune dell ' energia ;
considerando che la trasparenza dei costi e dei prezzi dei prodotti petroliferi è un elemento indispensabile al buon funzionamento del mercato , in particolare alla libera circolazione delle merci nella Comunità ;
considerando che , al paragrafo 3 , punto III , della risoluzione , del 13 febbraio 1975 , concernente i mezzi da porre in opera per raggiungere gli obiettivi della politica energetica comunitaria , adottati dal Consiglio il 17 dicembre 1974 ( 3 ) , il Consiglio ha approvato il principio di una politica dei prezzi al consumo fondata sulla trasparenza dei costi e dei prezzi degli idrocarburi ;
considerando pertanto che è necessario istituire una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi ;
considerando che l ' adempimento di tale compito esige di prendere conoscenza , con un ritmo regolare , di un certo numero di informazioni relative ai prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi , perlomeno in una forma conglobata a livello degli Stati membri ;
considerando che è opportuno che le informazioni relative ai prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi provengano dalle imprese petrolifere e che gli Stati membri designino secondo criteri oggettivi le persone e le imprese tenute a comunicare tali informazioni ;
considerando che è opportuno esaminare , entro un anno al massimo dall ' inizio dell ' applicazione della direttiva , se è utile che gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati trasmessi loro dalle imprese ;
considerando che , sulla base delle informazioni raccolte , è opportuno procedere ad un raffronto fra l ' evoluzione dei costi e quella dei prezzi dei prodotti petroliferi praticati nella Comunità ;
considerando che tale raffronto , per tener conto delle differenze strutturali dei mercati , deve riguardare i livelli al netto dei dazi e delle imposte , e dazi e imposte compresi , dei prezzi dei principali prodotti petroliferi , nonchù i realizzi all ' uscita dalle raffinerie ;
considerando che , sulla base delle informazioni raccolte , è opportuno procedere , per ogni singolo Stato membro e per la Comunità , all ' analisi dell ' evoluzione della valorizzazione media all ' uscita dalle raffinerie per tonnellata di petrolio greggio trattato ;
considerando che le informazioni raccolte ed i risultati dell ' esame effettuato dalla Commissione devono costituire l ' oggetto , a livello comunitario , di una informazione degli Stati membri e di una consultazione tra questi e la Commissione ;
considerando che le informazioni raccolte sono di natura riservata e che i risultati dell '...
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