Council Directive 76/491/EEC of 4 May 1976 regarding a Community procedure for information and consultation on the prices of crude oil and petroleum products in the Community

Published date28 May 1976
Subject MatterFuels,Energy,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 140, 28 May 1976
EUR-Lex - 31976L0491 - IT 31976L0491

Direttiva 76/491/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente una procedura comunitaria d'informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 28/05/1976 pag. 0004 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0097
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 1 pag. 0121
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0097
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 2 pag. 0107
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0107


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 1976

concernente una procedura comunitaria d ' informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità

( 76/491/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 213 ,

visto il progetto della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che l ' instaurazione di una politica comune dell ' energia è uno degli obiettivi che la Comunità si è prefissa e che spetta alla Commissione proporre le misure da adottare a tal fine ;

considerando che da conoscenza delle condizioni di approvvigionamento e del mercato costituisce uno degli elementi fondamentali di una politica comune dell ' energia ;

considerando che la trasparenza dei costi e dei prezzi dei prodotti petroliferi è un elemento indispensabile al buon funzionamento del mercato , in particolare alla libera circolazione delle merci nella Comunità ;

considerando che , al paragrafo 3 , punto III , della risoluzione , del 13 febbraio 1975 , concernente i mezzi da porre in opera per raggiungere gli obiettivi della politica energetica comunitaria , adottati dal Consiglio il 17 dicembre 1974 ( 3 ) , il Consiglio ha approvato il principio di una politica dei prezzi al consumo fondata sulla trasparenza dei costi e dei prezzi degli idrocarburi ;

considerando pertanto che è necessario istituire una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi ;

considerando che l ' adempimento di tale compito esige di prendere conoscenza , con un ritmo regolare , di un certo numero di informazioni relative ai prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi , perlomeno in una forma conglobata a livello degli Stati membri ;

considerando che è opportuno che le informazioni relative ai prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi provengano dalle imprese petrolifere e che gli Stati membri designino secondo criteri oggettivi le persone e le imprese tenute a comunicare tali informazioni ;

considerando che è opportuno esaminare , entro un anno al massimo dall ' inizio dell ' applicazione della direttiva , se è utile che gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati trasmessi loro dalle imprese ;

considerando che , sulla base delle informazioni raccolte , è opportuno procedere ad un raffronto fra l ' evoluzione dei costi e quella dei prezzi dei prodotti petroliferi praticati nella Comunità ;

considerando che tale raffronto , per tener conto delle differenze strutturali dei mercati , deve riguardare i livelli al netto dei dazi e delle imposte , e dazi e imposte compresi , dei prezzi dei principali prodotti petroliferi , nonchù i realizzi all ' uscita dalle raffinerie ;

considerando che , sulla base delle informazioni raccolte , è opportuno procedere , per ogni singolo Stato membro e per la Comunità , all ' analisi dell ' evoluzione della valorizzazione media all ' uscita dalle raffinerie per tonnellata di petrolio greggio trattato ;

considerando che le informazioni raccolte ed i risultati dell ' esame effettuato dalla Commissione devono costituire l ' oggetto , a livello comunitario , di una informazione degli Stati membri e di una consultazione tra questi e la Commissione ;

considerando che le informazioni raccolte sono di natura riservata e che i risultati dell '...

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