Council Directive 76/580/EEC of 29 June 1976 amending Directive 73/239/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance
Published date | 13 July 1976 |
Subject Matter | Freedom of establishment,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 189, 13 July 1976 |
Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita
Gazzetta ufficiale n. L 189 del 13/07/1976 pag. 0013 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0188
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0227
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0188
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0217
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0217
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 1976
che modifica la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell ' assicurazione diretta diversa dall ' assicurazione sulla vita
( 76/580/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 57 , paragrafo 2 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che la direttiva 73/239/CEE del Consiglio , del 24 luglio 1973 , recante coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell ' assicurazione diretta diversa dall ' assicurazione sulla vita ( 3 ) , per facilitare l ' accesso a dette attività e il loro esercizio , ha eliminato alcune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali e che , pur garantendo un ' adeguata tutela degli assicurati e dei terzi in tutti gli Stati membri , ha coordinato in particolare le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese assicurative ;
considerando che , a norma di detta direttiva , il fondo di garanzia minimo richiesto da ciascuno Stato membro ad ogni impresa assicurativa la cui sede sociale sia situata sul proprio territorio , non può essere inferiore a taluni importi espressi nella direttiva in unità di conto ;
considerando che si fa altresi riferimento all ' unità di conto , per determinare l ' importo dell ' incasso al di sotto del quale talune mutue non rientrano nel campo d ' applicazione della stessa ;
considerando che , a norma di detta...
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