Council Directive 76/889/EEC of 4 November 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to radio interference caused by electrical household appliances, portable tools and similar equipment
Published date | 04 December 1976 |
Subject Matter | Technical barriers,Approximation of laws,Industry |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 336, 4 December 1976 |
Direttiva 76/889/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 04/12/1976 pag. 0001 - 0021
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0195
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0211
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0211
++++
CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 4 novembre 1976
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici , utensili portatili e apparecchi analoghi
( 76/889/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che nella maggior parte degli Stati membri gli apparecchi elettrodomestici , gli utensili portatili e gli altri apparecchi analoghi che provocano radiodisturbi sono soggetti a disposizioni cogenti riguardanti i radiodisturbi che possono provocare ; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ;
considerando che le divergenze tra le disposizioni nazionali esistenti ostacolano gli scambi di apparecchi elettrodomestici , utensili portatili e apparecchi analoghi che possono provocare radiodisturbi ; che esse hanno perciò un ' indicenza diretta sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;
considerando che è quindi necessario determinare a livello comunitario le norme da osservare per quanto riguarda i limiti superiori ammissibili dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di cui presente direttiva , nonchù i metodi di misura di tali radiodisturbi ;
considerando che , in generale , per applicare i limiti di radiodisturbo occorre distinguere se l ' orecchio li percepisce come un suono continuo o come un crepitio , invece che un clic ;
considerando che per misurare i radiodisturbi provocati dagli apparecchi di cui alla presente direttiva è necessario far funzionare l ' apparecchio in determinare condizioni , interpretare i valori letti sullo strumento di misura in maniera uniforme e infine effettuare la misura secondo un determinato criterio statistico basato su regole di valutazione uniformi , ai fini della verifica della conformità dei risultati con i valori limite ;
considerando che il progresso tecnico richiederà un frequente adeguamento delle prescrizioni tecniche definire dalla presente direttiva e di quelle che saranno definire dalle successive direttive nel settore dei radiodisturbi ; che , per facilitare l ' applicazione delle misure richieste a tale scopo , si deve stabilire una procedura di stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi che possono provocare radiodisturbi ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . la presente direttiva riguarda il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici , utensili portatili e apparecchi analoghi che provocano radiodisturbi di tipo analogo , continui o discontinui , fissando i limiti superiori ammissibili dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi suddetti e determinando i metodi di misura di tali radiodisturbi .
2 . Il settore di applicazione della presente direttiva è precisato nel punto 1 dell ' allegato .
3 . Per radiodisturbi continui si intendono quelli definiti al punto 2.1 , e per radiodisturbi discontinui quelli definiti al punto 2.2 dell ' allegato .
Articolo 2
Gli apparecchi di cui all' articolo 1 possono essere immessi sul mercato soltanto se sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva per quanto riguarda i radiodisturbi che possono provocare .
Articolo 3
1 . La conformità dell ' apparecchio alle prescrizioni della presente direttiva è attestata dal costruttore o dall ' importatore , sotto la sua responsabilità , in una dichiarazione che figura sulle istruzioni per l ' uso , sul tagliando di garanzia o sull ' apparecchio .
2 . L ' impiego di marchi o di certificati rilasciati dagli organismi il cui nominativo viene notificato da ciascuno Stato membro agli altri Stati membri e alla Commissione , dispensa dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 .
3 . Gli Stati membri possono , durante un periodo du cinque anni e mezzo a decorrere dalla notifica della presente direttiva , esigere che la conformità degli apparecchi alle prescrizioni della presente direttiva sia attestata da marchi o da certificati rilasciati , su mandato delle competenti autorità , in base ad un esame del modello effettuato in precedenza .
In base all ' esperienza acquisita e ai risultati ottenuti nell ' ambito della Comunità , e comunque entro la scadenza di questo periodo di cinque anni e mezzo , tutte le misure appropriate verranno adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 8 .
Articolo 4
Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti ai radiodisturbi , vietare o ostacolare l ' immissione sul mercato o l ' uso di apparecchi conformi alle prescrizioni della presente direttiva .
Articolo 5
Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a far si che i metodi di misura , impiegati nei controlli ufficiali per verificare l ' osservanza delle prescrizioni sui limiti ammissibili per ciascuna categoria di apparecchi , siano conformi alle prescrizioni dell ' allegato .
Articolo 6
1 . Le prescrizioni della presente direttiva non ostano all ' applicazione delle seguenti misure relative all ' utilizzazione degli apparecchi di cui all ' articolo 1 , prese in ciascuno Stato membro per la protezione della ricezione :
a ) misure speciali nel caso di stazioni di pubblica utilità o destinare ad operazioni di soccorso ;
b ) misure antidisturbo complementari , in casi isolati , qualora singoli apparecchi , benchù conformi alle prescrizioni della presente direttiva , provochino radiodisturbi .
2 . Gli Stati membri informano la Commissione delle misure speciali di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , da essi adottate ; essi comunicano annualmente alla Commissione un resoconto sommario dei singoli interventi operati .
Articolo 7
1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi , nel settore degli apparecchi che provocano radiodisturbi , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .
2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .
3 . Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell ' allegato , salvo il punto 1 , sono all ' articolo 8 . Tuttavia , da tali modifiche non deve risultare un deterioramento della qualità di ricezione delle comunicazioni radioelettriche , comprese quelle radiotelevisive , nella gamma di frequenze contemplata dalla presente direttiva .
Articolo 8
1 . Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il presidente del comitato di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro , sottopone la questione al comitato .
2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell ' urgenza del problema sottoposto .
Il comitato si pronuncia con una maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .
3 . a ) La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato .
b ) Quando le misure previste non sono conformi al parere formulato dal comitato , o , in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .
c ) Se , trascorsi tre mesi dalla presentazione della proposta , il Consiglio non ha deliberato , le misure proposte vengono adottate dalla Commissione .
Articolo 9
1 . Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Per quanto riguarda i dispositivi di regolazione a semiconduttori sino a 1 000 W , destinati a regolare l ' intensità della luce ( dimmer switches ) , tale termine è portato a 30 mesi per il mercato interno del Regno Unito .
2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 4 novembre 1976 .
Per il Consiglio
Il Presidente
Th.E . WESTERTERP
( 1 ) GU n . C 37 del 4 . 6 . 1973 , pag . 8 .
( 2 ) GU n . C 42 del 5 . 7 . 1973 , pag . 23 .
ALLEGATO
1 . SETTORE DI APPLICAZIONE
1.1 . Le presenti disposizioni si applicano agli apparecchi elettrodomestici , agli utensili portatili e alle altre apparecchiature elettriche che producono tipi analoghi di radiodisturbi , persistenti od intermittenti , come le macchine per ufficio , i proiettori di film o di diapositive , i giradischi , le macchine mungitrici , le apparecchiature elettromedicali a motore , gli apparecchi di comando e di regolazione muniti di...
To continue reading
Request your trial