Council Directive 76/889/EEC of 4 November 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to radio interference caused by electrical household appliances, portable tools and similar equipment

Published date04 December 1976
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Industry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 336, 4 December 1976
EUR-Lex - 31976L0889 - IT 31976L0889

Direttiva 76/889/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 04/12/1976 pag. 0001 - 0021
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0195
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0211
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0211


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1976

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici , utensili portatili e apparecchi analoghi

( 76/889/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che nella maggior parte degli Stati membri gli apparecchi elettrodomestici , gli utensili portatili e gli altri apparecchi analoghi che provocano radiodisturbi sono soggetti a disposizioni cogenti riguardanti i radiodisturbi che possono provocare ; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ;

considerando che le divergenze tra le disposizioni nazionali esistenti ostacolano gli scambi di apparecchi elettrodomestici , utensili portatili e apparecchi analoghi che possono provocare radiodisturbi ; che esse hanno perciò un ' indicenza diretta sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che è quindi necessario determinare a livello comunitario le norme da osservare per quanto riguarda i limiti superiori ammissibili dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di cui presente direttiva , nonchù i metodi di misura di tali radiodisturbi ;

considerando che , in generale , per applicare i limiti di radiodisturbo occorre distinguere se l ' orecchio li percepisce come un suono continuo o come un crepitio , invece che un clic ;

considerando che per misurare i radiodisturbi provocati dagli apparecchi di cui alla presente direttiva è necessario far funzionare l ' apparecchio in determinare condizioni , interpretare i valori letti sullo strumento di misura in maniera uniforme e infine effettuare la misura secondo un determinato criterio statistico basato su regole di valutazione uniformi , ai fini della verifica della conformità dei risultati con i valori limite ;

considerando che il progresso tecnico richiederà un frequente adeguamento delle prescrizioni tecniche definire dalla presente direttiva e di quelle che saranno definire dalle successive direttive nel settore dei radiodisturbi ; che , per facilitare l ' applicazione delle misure richieste a tale scopo , si deve stabilire una procedura di stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi che possono provocare radiodisturbi ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . la presente direttiva riguarda il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici , utensili portatili e apparecchi analoghi che provocano radiodisturbi di tipo analogo , continui o discontinui , fissando i limiti superiori ammissibili dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi suddetti e determinando i metodi di misura di tali radiodisturbi .

2 . Il settore di applicazione della presente direttiva è precisato nel punto 1 dell ' allegato .

3 . Per radiodisturbi continui si intendono quelli definiti al punto 2.1 , e per radiodisturbi discontinui quelli definiti al punto 2.2 dell ' allegato .

Articolo 2

Gli apparecchi di cui all' articolo 1 possono essere immessi sul mercato soltanto se sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva per quanto riguarda i radiodisturbi che possono provocare .

Articolo 3

1 . La conformità dell ' apparecchio alle prescrizioni della presente direttiva è attestata dal costruttore o dall ' importatore , sotto la sua responsabilità , in una dichiarazione che figura sulle istruzioni per l ' uso , sul tagliando di garanzia o sull ' apparecchio .

2 . L ' impiego di marchi o di certificati rilasciati dagli organismi il cui nominativo viene notificato da ciascuno Stato membro agli altri Stati membri e alla Commissione , dispensa dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 .

3 . Gli Stati membri possono , durante un periodo du cinque anni e mezzo a decorrere dalla notifica della presente direttiva , esigere che la conformità degli apparecchi alle prescrizioni della presente direttiva sia attestata da marchi o da certificati rilasciati , su mandato delle competenti autorità , in base ad un esame del modello effettuato in precedenza .

In base all ' esperienza acquisita e ai risultati ottenuti nell ' ambito della Comunità , e comunque entro la scadenza di questo periodo di cinque anni e mezzo , tutte le misure appropriate verranno adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 8 .

Articolo 4

Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti ai radiodisturbi , vietare o ostacolare l ' immissione sul mercato o l ' uso di apparecchi conformi alle prescrizioni della presente direttiva .

Articolo 5

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a far si che i metodi di misura , impiegati nei controlli ufficiali per verificare l ' osservanza delle prescrizioni sui limiti ammissibili per ciascuna categoria di apparecchi , siano conformi alle prescrizioni dell ' allegato .

Articolo 6

1 . Le prescrizioni della presente direttiva non ostano all ' applicazione delle seguenti misure relative all ' utilizzazione degli apparecchi di cui all ' articolo 1 , prese in ciascuno Stato membro per la protezione della ricezione :

a ) misure speciali nel caso di stazioni di pubblica utilità o destinare ad operazioni di soccorso ;

b ) misure antidisturbo complementari , in casi isolati , qualora singoli apparecchi , benchù conformi alle prescrizioni della presente direttiva , provochino radiodisturbi .

2 . Gli Stati membri informano la Commissione delle misure speciali di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , da essi adottate ; essi comunicano annualmente alla Commissione un resoconto sommario dei singoli interventi operati .

Articolo 7

1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi , nel settore degli apparecchi che provocano radiodisturbi , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

3 . Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell ' allegato , salvo il punto 1 , sono all ' articolo 8 . Tuttavia , da tali modifiche non deve risultare un deterioramento della qualità di ricezione delle comunicazioni radioelettriche , comprese quelle radiotelevisive , nella gamma di frequenze contemplata dalla presente direttiva .

Articolo 8

1 . Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il presidente del comitato di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro , sottopone la questione al comitato .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell ' urgenza del problema sottoposto .

Il comitato si pronuncia con una maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . a ) La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato .

b ) Quando le misure previste non sono conformi al parere formulato dal comitato , o , in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , trascorsi tre mesi dalla presentazione della proposta , il Consiglio non ha deliberato , le misure proposte vengono adottate dalla Commissione .

Articolo 9

1 . Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Per quanto riguarda i dispositivi di regolazione a semiconduttori sino a 1 000 W , destinati a regolare l ' intensità della luce ( dimmer switches ) , tale termine è portato a 30 mesi per il mercato interno del Regno Unito .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 4 novembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Th.E . WESTERTERP

( 1 ) GU n . C 37 del 4 . 6 . 1973 , pag . 8 .

( 2 ) GU n . C 42 del 5 . 7 . 1973 , pag . 23 .

ALLEGATO

1 . SETTORE DI APPLICAZIONE

1.1 . Le presenti disposizioni si applicano agli apparecchi elettrodomestici , agli utensili portatili e alle altre apparecchiature elettriche che producono tipi analoghi di radiodisturbi , persistenti od intermittenti , come le macchine per ufficio , i proiettori di film o di diapositive , i giradischi , le macchine mungitrici , le apparecchiature elettromedicali a motore , gli apparecchi di comando e di regolazione muniti di...

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