Council Directive 77/576/EEC of 25 July 1977 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the provision of safety signs at places of work

Published date07 September 1977
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 229, 7 September 1977
EUR-Lex - 31977L0576 - IT 31977L0576

Direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 07/09/1977 pag. 0012 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0094
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0191
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0094
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0141
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0141


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1977

per il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

( 77/576/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che nella risoluzione del 221 gennaio 1974 , relativa ad un programma d ' azione sociale ( 3 ) , il Consiglio ha affermato la necessità , nel quadro del migioramento delle condizioni di vita e di lavoro , di migliorare la sicurezza e la protezione sanitaria sul posto di lavoro ;

considerando che la libera circolazione delle presone e dei servizi ha notevolmente aumentato il rischio di infortuni sul lavoro e di malattie professionali , per effetto in particolare delle differenze esistenti in materia di organizzazione del lavoro negli Stati membri , della diversità delle lingue e dei malintesi e degli errori che ne direvano ; che queste difficoltà , che costituiscono un ostacolo al funzionamento del mercato comune possono essere ridotte mediante l ' istituzione di un sistema comunitario di segnaletica di sicurezza ;

considerando che l ' uniformizzazione dei segnali di sicurezza produce conseguenze positive sia per i lavoratori sul posto di lavoro all' interno o all ' esterno delle imprese , che per i terzi che vi hanno accesso ;

considerando che le segnaletica comunitaria di sicurezza sarà solo se sarà regolata da disposizioni unificare , se la configurazione dei segnali sarà il più possibile semplice ed apparescene , con un corredo minimo di scritte esplicative e se gli interessati riceveranno una completa e ripetuta informazione in materia di segnaletica di sicurezza ;

considerando che il progresso tecnico e l ' ulteriore sviluppo dei metodi internazionali di segnaletica rendono necessario un aggironamento dei segnali di sicurezza ; che deve essere garantita , per agevolare l ' attuazione dei provvedementi all ' uopo necessari , una stretta...

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