Council Directive 77/796/EEC of 12 December 1977 aiming at the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications for goods haulage operators and road passenger transport operators, including measures intended to encourage these operators effectively to exercise their right to freedom of establishment

Published date24 December 1977
Subject MatterApproximation of laws,Freedom of establishment,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 334, 24 December 1977
EUR-Lex - 31977L0796 - IT 31977L0796

Direttiva 77/796/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 24/12/1977 pag. 0037 - 0039
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0089
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0089


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

per il riconoscimento reciproco di diplomi certificati e altri di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada , che comporta misure destinate a favorite l ' esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportati

( 77/796/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che con le direttive 74/561/CEE ( 3 ) e 74/562/CEE ( 4 ) il Consiglio ha posto determinate condizioni per l ' accesso alla professione di trasportatore di merci e di trasportatore di viaggiatori su strada , nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali , e che occorre garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi , certificati e altri titoli di trasportatore per le attività contemplate da tali direttive ; che le imprese di cui alle direttive summenzionate sono interessate dalla presente direttiva unicamente se si tratta di società ai sensi dell ' articolo 58 del trattato ;

considerando che in materia di onorabilità e di capacità finanziaria è opportuno ammettere , come prova sufficiente per l ' accesso alle attività in questione in uno Stato membro ospitante , la presentazione di idonei documenti , rilasciati da un ' autorità competente del paese d ' origine o di provenienza del trasportatore ;

considerando che in materia di capacità professionale l ' attestato rilasciato a norma delle disposizioni comunitarie relative all ' accesso alla professione di trasportatore deve essere riconosciuto come prova sufficiente da parte dello Stato membro ospitante ;

considerando che , qualora...

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