Council Directive 78/1015/EEC of 23 November 1978 on the approximation of the laws of the Member States on the permissible sound level and exhaust system of motorcycles

Published date13 December 1978
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 349, 13 December 1978
EUR-Lex - 31978L1015 - IT

Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 13/12/1978 pag. 0021 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0120
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0120
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 9 pag. 0124
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0124


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1978 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli (78/1015/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i motocicli ai sensi delle legislazioni nazionali, concernono tra l'altro il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle loro attuali regolamentazioni;

considerando che l'aumento numerico e l'estensione dell'uso dei motocicli intensificano il disturbo dovuto ad inconvenienti acustici e che quindi diventa necessario limitare le emissioni sonore dei motocicli sulla base di un metodo di misura rappresentativo;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai motocicli comporta il riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ognuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni;

considerando che l'imposizione di valori limite al livello sonoro dei motocicli costituisce un passo verso il miglioramento dell'ambiente ; che occorre tuttavia continuare a promuovere lo sviluppo tecnico di motocicli meno rumorosi ; che, in particolare, per i motocicli di maggior potenza occorre sforzarsi di giungere prima del 1985, a ridurre a circa 80 dB (A) i valori limite attualmente fissati ; che anche per le altre categorie di motocicli è indispensabile proseguire lo sforzo per arrivare ad ottenere una diminuzione del rumore ; che i livelli fissati dovranno tener conto dei mezzi tecnici che potranno essere posti in atto per quella data e che, inoltre, detti livelli dovranno essere fissati in tempo utile per consentire ai costruttori di disporre di un termine sufficiente per migliorare i loro prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per motociclo un veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta, munito di motore, destinato a circolare su strada, la cui velocità massima per costruzione è superiore a 50 km/h.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per «omologazione di portata nazionale», l'atto amministrativo denominato: - agréation par type/aanneming, nella legislazione belga,

- standardtypegodkendelse, nella legislazione danese,

- allgemeine Betriebserlaubnis, nella legislazione tedesca,

- réception par type, nella legislazione francese,

- type-approval, nella legislazione irlandese,

- omologazione o approvazione del tipo, nella legislazione italiana,

- agréation, nella legislazione lussemburghese,

- typegoedkeuring, nella legislazione olandese,

- type-approval, nella legislazione del Regno Unito. (1)GU n. C 40 del 20.2.1975, pag. 18. (2)GU n. C 125 dell'8.6.1976, pag. 48. (3)GU n. C 204 del 30.8.1976, pag. 25.

Articolo 3

1. Su domanda di un costruttore o del suo mandatario ogni Stato membro procede alle prove di cui all'allegato I per verificare se un tipo di motociclo è conforme alle prescrizioni armonizzate. Per uno stesso tipo di motociclo questa domanda non può essere inoltrata che presso uno solo degli Stati membri.

Al termine delle prove, lo Stato membro rilascia il certificato relativo alla misurazione del livello sonoro, qui di seguito denominato «certificato», di modello conforme a quello indicato nell'allegato II, precisando in particolare se il tipo di motociclo soddisfa o meno alle prescrizioni armonizzate.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato il certificato attestante la conformità di un tipo di motociclo alle prescrizioni armonizzate, prende le misure necessarie per sorvegliare, ove occorra, la conformità della produzione al tipo indicato nel certificato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale sorveglianza si limita a sondaggi.

Articolo 4

Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri, copia dei certificati redatti per ogni tipo di motociclo sottoposto alle prove previste dalla presente direttiva. Copia del certificato viene rilasciata anche al richiedente. Gli altri Stati membri accettano questo documento come dimostrazione che le prove previste dalla presente direttiva sono state effettuate e si astengono in tal caso di ripetere le prove stesse.

Articolo 5

1. Negli Stati membri in cui i motocicli o talune categorie di motocicli formano oggetto di un'omologazione nazionale, le prescrizioni tecniche armonizzate sono applicate in luogo delle corrispondenti prescrizioni nazionali ai fini del rilascio di un'omologazione nazionale su domanda del costruttore o del suo mandatario.

2. Negli Stati membri in cui i motocicli o talune categorie di motocicli non formano...

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