Council Directive 78/610/EEC of 29 June 1978 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States on the protection of the health of workers exposed to vinyl chloride monomer

Published date22 July 1978
Subject MatterApproximation of laws,Safety at work and elsewhere
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 197, 22 July 1978
EUR-Lex - 31978L0610 - IT

Direttiva 78/610/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 22/07/1978 pag. 0012 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0104
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0104
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0166
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0166


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1978 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero (78/610/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che mentre in passato si riteneva che il cloruro di vinile monomero potesse dare origine solamente ad una malattia generalmente curabile, chiamata «acroosteolisi professionale», gli studi epidemiologici più recenti e i dati provenienti dalla sperimentazione animale mostrano che le esposizioni prolungate e/o ripetute ad alte concentrazioni di cloruro di vinile monomero nell'atmosfera possono provocare la sindrome «cloruro di vinile monomero» che comprende, oltre alla acroosteolisi professionale, una malattia cutanea come la sclerodermia e delle disfunzioni epatiche;

considerando inoltre che il cloruro di vinile monomero deve essere considerato come una sostanza cancerogena in grado di provocare l'angiosarcoma, tumore maligno raro che può insorgere anche senza causa nota;

considerando che, sebbene le condizioni di lavoro siano notevolmente migliorate rispetto alla situazione precedente in cui compariva la sindrome suddetta, dal raffronto delle misure di protezione adottate nei singoli Stati membri risultano varie differenze ; che, per realizzare uno sviluppo economico e sociale equilibrato, occorre quindi armonizzare e migliorare dette legislazioni nazionali che incidono direttamente sul funzionamento del mercato comune;

considerando che è innanzitutto necessario adottare misure tecniche preventive e protettive fondate sulle più recenti cognizioni scientifiche, al fine di ridurre a valori irrilevanti le concentrazioni interne di cloruro di vinile monomero nell'atmosfera degli stabilimenti;

considerando che il controllo medico dei lavoratori dell'industria del cloruro di vinile monomero e dei polimeri di cloruro di vinile dovrebbe tener conto delle conoscenze mediche più recenti per tutelare la salute dei lavoratori di questo importante settore dell'industria chimica;

considerando che l'urgenza dell'armonizzazione delle legislazioni in tale settore viene riconosciuta dalle parti sociali, che sono intervenute nella discussione di questo problema specifico ; che si deve pertanto tendere al ravvicinamento nel progresso - ai sensi dell'articolo 117 del trattato - delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri;

considerando che le disposizioni della presente direttiva rappresentano prescrizioni minime che potranno essere rivedute sulla base dell'esperienza acquisita, tenendo conto dell'evoluzione della tecnica e delle conoscenze mediche nel settore, con l'obiettivo finale di giungere alla massima protezione dei lavoratori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Oggetto della presente direttiva è la protezione dei lavoratori: - occupati negli stabilimenti in cui il cloruro di vinile monomero è prodotto, recuperato, immagazzinato, travasato, trasportato od utilizzato in qualunque maniera, e/o in cui il cloruro di vinile monomero è trasformato in polimeri di cloruro di vinile, e

- esposti in una zona di lavoro agli effetti del cloruro di vinile monomero.

2. Tale protezione implica: - misure tecniche di prevenzione;

- la fissazione di valori limite per la concentrazione di cloruro di vinile monomero nell'atmosfera della zona di lavoro; (1)GU n. C...

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