Council Directive 79/113/EEC of 19 December 1978 on the approximation of the laws of the Member States relating to the determination of the noise emission of construction plant and equipment

Published date08 February 1979
Subject MatterApproximation of laws,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 33, 8 February 1979
EUR-Lex - 31979L0113 - IT

Direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 08/02/1979 pag. 0015 - 0030
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 8 pag. 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 9 pag. 0176
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0176
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0144


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del 19 dicembre 1978

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle machine e dei materiali per cantieri

( 79/113/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che negli Stati membri i livelli sonori autorizzati delle machine e dei materiali per cantieri , nonchù i metodi di misura di tali livelli sonori , formano oggetto di disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all ' altro , il che ostacola quindi gli scambi di tali macchine e materiali per cantieri ; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni ;

considerando che è opportuno ravvicinare le prescrizioni relative alla determinazione delle emissioni sonore che riguardano le macchine e i materiali per cantieri in modo che possano essere importati e commercializzati liberamente ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva si applica alle macchine e ai materiali per cantieri , definiti al paragrafo 2 , per i quali le direttive particolari prevedono prescrizioni dettagliate .

2 . Per macchine e materiali per cantieri , ai sensi della presenta direttiva , si intendono i materiali , le attrezzature , gli impianti e le macchine per cantieri o i loro elementi che , a seconda del tipo di costruzione , servono per effettuare lavori in cantieri edili o di genio civile , senza essere destinati principalmente al trasporto di merci o di persone , e per i quali occorre determinare l ' emissione sonora .

3 . Dal settore di applicazione della presente direttiva sono esclusi i trattori agricoli o forestali nonchù gli apparecchi di sollevamento .

Articolo 2

Se una direttiva particolare prevede la determinazione dell ' emissione sonora delle macchine e dei materiali per cantieri di cui all ' articolo 1 , questa emissione deve essere determinata secondo le prescrizioni contenute in allegato .

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni contenute in allegato sono stabilite conformemente alla procedura di cui all ' articolo 5 .

Articolo 4

1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle macchine e dei materiali per cantieri , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il suo regolamento interno .

Articolo 5

1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .

b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , il termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . BAUM

( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 37 .

( 2 ) GU n . C 263 del 17 . 11 . 1975 , pag . 42 .

ALLEGATO

METODO DI MISURA DEL RUMORE PRODOTTO DALLE MACCHINE FUNZIONANTI ALL ' APERTO

1 . OGGETTO

Il presente metodo ha lo scopo di determinare il rumore prodotto da tutti i tipi di macchine , parti di macchine o installazioni funzionanti all ' aperto . Nel presente metodo , le macchine , le parti di macchine o installazioni sono denominate sorgenti sonore .

Il presente metodo stabilisce inoltre i vari criteri acustici che possono essere adottati per caratterizzare una sorgente sonora , nonchù la maniera di determinarli .

I valori ottenuti costituiscono i dati di base per il controllo della conformità delle emissioni sonore delle macchine alle prescrizioni e per l ' organizzazione del cantiere per quanto riguarda la protezione contro i rumori nocivi . Salvo indicazione contraria , tali valori si intendo tolleranze comprese .

Il presente metodo è applicabile a condizione che non esistano già , in direttive particolari , disposizioni diverse o complementari che tengano conto delle caratteristiche specifiche di taluni tipi di macchine .

2 . SETTORE DI APPLICAZIONE

2.1 . Tipo di rumore

Il presente metodo si applica a ogni tipo di rumore emesso dalle sorgenti sonore utilizzate normalmente all ' aperto .

2.2 . Dimensioni della sorgente sonora

Il presente metodo si applica alle sorgenti sonore di qualsiasi dimensione , salvo disposizioni contrarie contenute in direttive particolari .

3 . DEFINIZIONI

3.1 . Livello di pressione acustica LpA

Il livello di pressione acustica LpA si ottiene applicando la ponderazione A al livello di pressione acustica Lp .

Il livello di pressione acustica Lp , espresso in decibel , di un rumore è dato da :

Lp = 20 log10 P/Po

dove :

- p è il valore efficace della pressione acustica , misurato in un determinato punto , espresso in Pascal

- Po è la pressione acustica efficace di riferimento , pari a 20 (...) Pa .

Il valore LpA del livello di pressione acustica ponderato A , espresso in decibel , si ottiene utilizzando la ponderazione A nella sequenza di misura .

3.2 . Superficie di misura

La superficie di misura con area S è una superficie teorica che racchiude la sorgente e sulla quale sono situati i punti di misura ( vedi punto 6.4 ) .

3.3 . Livello di pressione acustica di superficie LpAm

Il livello di pressione acustica di superficie LpAm è il livello , calcolato in base al metodo di cui al punto 8.4 , del valore quadratico medio delle pressioni acustiche rilevate sulla superficie di misura .

3.4 . Livello di potenza acustica LwA

Il livello di potenza acustica LwA si ottiene applicando la ponderazione A al livello di potenza Lw .

Il livello di potenza acustica Lw , espresso in decibel , di una sorgente sonora è dato da :

Lw = 10 log10 W/Wo

dove :

- W è la potenza acustica totale , espressa in...

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