Council Directive 79/113/EEC of 19 December 1978 on the approximation of the laws of the Member States relating to the determination of the noise emission of construction plant and equipment
Published date | 08 February 1979 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 33, 8 February 1979 |
Direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri
Gazzetta ufficiale n. L 033 del 08/02/1979 pag. 0015 - 0030
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 8 pag. 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 9 pag. 0176
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0176
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0144
++++ ++++
del 19 dicembre 1978
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle machine e dei materiali per cantieri
( 79/113/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che negli Stati membri i livelli sonori autorizzati delle machine e dei materiali per cantieri , nonchù i metodi di misura di tali livelli sonori , formano oggetto di disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all ' altro , il che ostacola quindi gli scambi di tali macchine e materiali per cantieri ; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni ;
considerando che è opportuno ravvicinare le prescrizioni relative alla determinazione delle emissioni sonore che riguardano le macchine e i materiali per cantieri in modo che possano essere importati e commercializzati liberamente ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . La presente direttiva si applica alle macchine e ai materiali per cantieri , definiti al paragrafo 2 , per i quali le direttive particolari prevedono prescrizioni dettagliate .
2 . Per macchine e materiali per cantieri , ai sensi della presenta direttiva , si intendono i materiali , le attrezzature , gli impianti e le macchine per cantieri o i loro elementi che , a seconda del tipo di costruzione , servono per effettuare lavori in cantieri edili o di genio civile , senza essere destinati principalmente al trasporto di merci o di persone , e per i quali occorre determinare l ' emissione sonora .
3 . Dal settore di applicazione della presente direttiva sono esclusi i trattori agricoli o forestali nonchù gli apparecchi di sollevamento .
Articolo 2
Se una direttiva particolare prevede la determinazione dell ' emissione sonora delle macchine e dei materiali per cantieri di cui all ' articolo 1 , questa emissione deve essere determinata secondo le prescrizioni contenute in allegato .
Articolo 3
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni contenute in allegato sono stabilite conformemente alla procedura di cui all ' articolo 5 .
Articolo 4
1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle macchine e dei materiali per cantieri , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .
2 . Il comitato stabilisce il suo regolamento interno .
Articolo 5
1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .
2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .
3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .
b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .
c ) Se , il termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione .
Articolo 6
1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1978 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G . BAUM
( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 37 .
( 2 ) GU n . C 263 del 17 . 11 . 1975 , pag . 42 .
ALLEGATO
METODO DI MISURA DEL RUMORE PRODOTTO DALLE MACCHINE FUNZIONANTI ALL ' APERTO
1 . OGGETTO
Il presente metodo ha lo scopo di determinare il rumore prodotto da tutti i tipi di macchine , parti di macchine o installazioni funzionanti all ' aperto . Nel presente metodo , le macchine , le parti di macchine o installazioni sono denominate sorgenti sonore .
Il presente metodo stabilisce inoltre i vari criteri acustici che possono essere adottati per caratterizzare una sorgente sonora , nonchù la maniera di determinarli .
I valori ottenuti costituiscono i dati di base per il controllo della conformità delle emissioni sonore delle macchine alle prescrizioni e per l ' organizzazione del cantiere per quanto riguarda la protezione contro i rumori nocivi . Salvo indicazione contraria , tali valori si intendo tolleranze comprese .
Il presente metodo è applicabile a condizione che non esistano già , in direttive particolari , disposizioni diverse o complementari che tengano conto delle caratteristiche specifiche di taluni tipi di macchine .
2 . SETTORE DI APPLICAZIONE
2.1 . Tipo di rumore
Il presente metodo si applica a ogni tipo di rumore emesso dalle sorgenti sonore utilizzate normalmente all ' aperto .
2.2 . Dimensioni della sorgente sonora
Il presente metodo si applica alle sorgenti sonore di qualsiasi dimensione , salvo disposizioni contrarie contenute in direttive particolari .
3 . DEFINIZIONI
3.1 . Livello di pressione acustica LpA
Il livello di pressione acustica LpA si ottiene applicando la ponderazione A al livello di pressione acustica Lp .
Il livello di pressione acustica Lp , espresso in decibel , di un rumore è dato da :
Lp = 20 log10 P/Po
dove :
- p è il valore efficace della pressione acustica , misurato in un determinato punto , espresso in Pascal
- Po è la pressione acustica efficace di riferimento , pari a 20 (...) Pa .
Il valore LpA del livello di pressione acustica ponderato A , espresso in decibel , si ottiene utilizzando la ponderazione A nella sequenza di misura .
3.2 . Superficie di misura
La superficie di misura con area S è una superficie teorica che racchiude la sorgente e sulla quale sono situati i punti di misura ( vedi punto 6.4 ) .
3.3 . Livello di pressione acustica di superficie LpAm
Il livello di pressione acustica di superficie LpAm è il livello , calcolato in base al metodo di cui al punto 8.4 , del valore quadratico medio delle pressioni acustiche rilevate sulla superficie di misura .
3.4 . Livello di potenza acustica LwA
Il livello di potenza acustica LwA si ottiene applicando la ponderazione A al livello di potenza Lw .
Il livello di potenza acustica Lw , espresso in decibel , di una sorgente sonora è dato da :
Lw = 10 log10 W/Wo
dove :
- W è la potenza acustica totale , espressa in...
To continue reading
Request your trial