Council Directive 79/116/EEC of 21 December 1978 concerning minimum requirements for certain tankers entering or leaving Community ports

Published date08 February 1979
Subject MatterEnvironment,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 33, 8 February 1979
EUR-Lex - 31979L0116 - IT 31979L0116

Direttiva 79/116/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa alle condizioni minime necessarie per talune navi cisterna che entrano nei porti della Comunità o che ne escono

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 08/02/1979 pag. 0033 - 0035
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 2 pag. 0096
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0164
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0164


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1978

relativa alle condizioni minime necessarie per talune navi cisterna che entrano nei porti della Comunità o che ne escono

( 79/116/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 84 , paragrafo 2 ,

considerando che , per ridurre il rischio di incidenti in cui siano coinvolte navi cisterna che entrano o escono dai porti degli Stati membri , è necessario che queste navi siano sottoposte al rispetto di determinare condizioni minime in tempo utile prima dell ' entrata e durante il percorso effettuato nelle acque territoriali limitrofe del porto di destinazione o del porto di partenza ;

considerando che le autorità competenti dovrebbero essere rese edotte di qualsivoglia imperfezione suscettibile di nuocere alla sicurezza della navigazione e all ' ambiente marino e che uno Stato membro , le cui autorità competenti siano informate di fatti che implichino o accrescano il rischio di pericolosità nelle zone marittime e costiere di un altro Stato membro , dovrebbe informarne quest ' ultimo Stato membro con la massima sollecitudine .

HA ADOTTATO IL PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ed utili per garantire che le navi cisterna adibite al trasporto di petrolio , gas o prodotti chimici con stazza lorda di registro pari o superiore a 1 600 tonnellate , pienamente o parzialmente cariche , comprese quelle vuote ma da cui non siano ancora stati eliminati residui gassosi pericolosi , che entrano nei porti marittimi del loro territorio o che ne escono , siano soggette almeno ai seguenti obblighi :

A . in tempo utile , prima di entrare ,

i ) comunicare all ' autorità competente dello Stato membro nel quale il porto è situato le seguenti indicazioni ( « avvertimento » ) :

a ) nome e segnale di chiamata della nave ,

b ) nazionalità della nave ,

c )...

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