Council Directive 80/219/EEC of 22 January 1980 amending Directive 64/432/EEC as regards tuberulosis and brucellosis

Published date21 February 1980
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 47, 21 February 1980
EUR-Lex - 31980L0219 - IT

Direttiva 80/219/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 21/02/1980 pag. 0025 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0226
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0259
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0226
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0136
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0136


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi (80/219/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1)

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la tubercolosi bovina è praticamente scomparsa da talune regioni della Comunità e che è necessario ridurre il costo dei controlli di routine della tubercolosi in dette regioni;

considerando che, allo scopo di ridurre il tempo richiesto per ripristinare la qualifica «ufficialmente indenne da tubercolosi» degli allevamenti dove tale malattia è stata riscontrata, è necessario adottare i metodi di controllo richiesti;

considerando che, a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, dell'atto di adesione, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono stati autorizzati a mantenere, fino al 31 dicembre 1977, le proprie disposizioni nazionali per dichiarare un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi o da brucellosi ; che tali autorizzazioni sono state prorogate in tre circostanze (4) (5) (6) nel caso della tubercolosi e, per quanto concerne l'Irlanda e il Regno Unito, in due circostanze (4) (5) per quanto concerne la qualifica d'«indenne da brucellosi» ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE (7), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (8);

considerando che tali deroghe sono state concesse e prorogate in ragione del tempo necessario per trovare una soluzione a problemi tecnici fondamentali;

considerando che, per gli stessi motivi, è opportuno prorogare tali deroghe per un ulteriore anno, ad eccezione di quelle riguardanti gli scambi tradizionali di animali vivi tra l'Irlanda ed il Regno Unito;

considerando che, per facilitare gli scambi di talune categorie di bovini e fino al completamento della campagna accelerata della Comunità contro le malattie, occorre modificare e prorogare talune deroghe concernenti la brucellosi previste dall'articolo 7, paragrafo 1, punto c) della direttiva 64/432/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue: 1. all'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«14. In deroga all'allegato A, parte I, lettera b) può essere deciso, secondo la procedura stabilita dall'articolo 12, che in uno Stato membro, o in una parte di uno Stato membro composta da più regioni contigue, in cui almeno il 99,9 % degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), da almeno 10 anni e in cui per almeno 6 anni non sono stati constatati casi di tubercolosi in numero superiore, per anno, ad 1 ogni 10 000 allevamenti situati in detto Stato membro o detta parte di Stato membro, purché tutti gli animali della specie bovina che hanno reagito positivamente ad una tubercolinizzazione e tutti gli animali della specie bovina macellati nel territorio di detto Stato membro abbiano subito l'ispezione post mortem di un veterinario ufficiale e, se necessario, l'esame batteriologico, i controlli per conservare tale qualifica possono essere effettuati secondo metodi e in parti dello Stato membro da precisare secondo la stessa procedura. (1)GU n. C 268 del 23.10.1979, pag. 2. (2)GU n. C 34 dell'11.2.1980, pag. 109. (3)Parere reso il 21.11.1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4)GU n. L 15 del 19.1.1978, pag. 32. (5)GU n. L 29 del 3.2.1979, pag. 27. (6)GU n. L 158 del 26.6.1979, pag. 17. (7)GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. (8)GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 81.

Qualora una delle condizioni di cui al primo comma non sia più soddisfatta la Commissione, dopo aver valutato le circostanze della recrudescenza della tubercolosi, adotta, se tale valutazione lo giustifica e secondo la medesima procedura, una decisione intesa ad annullare la decisione di deroga adottata nei confronti di detto Stato membro o della parte di detto Stato membro composta da più regioni contigue.»;

2. all'allegato A, parte I: i) alla lettera b) - nella seconda frase sono aggiunti i termini «o in una regione di uno Stato membro» dopo «Stato membro»;

- è aggiunta la seguente frase:

«Qualora la percentuale degli allevamenti bovini infetti non sia superiore allo 0,1 in occasione di due controlli successivi ad intervallo di tre anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni successive può essere portato a quattro anni e/o l'età alla quale gli animali dovranno essere sottoposti a tali controlli può essere portata a 24 mesi.»;

ii) è aggiunto il seguente comma:

«Qualora, in un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, la reazione di un animale ad una tubercolinizzazione di routine sia considerata positiva o qualora, nello stesso allevamento, sia diagnosticato un caso clinico di tubercolosi nel corso dell'ispezione post...

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