Council Directive 82/368/EEC of 17 May 1982 amending for the second time Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products

Published date15 June 1982
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 167, 15 June 1982
EUR-Lex - 31982L0368 - IT

Direttiva 82/368/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1982, recante seconda modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 15/06/1982 pag. 0001 - 0032
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0148
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0148
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0040
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0040


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1982

recante seconda modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

( 82/368/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che nel quadro dell ' applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio , del 27 luglio 1976 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ( 4 ) , modificata dalla direttiva 79/661/CEE ( 5 ) , è risultato opportuno apportare alcune modifiche agli allegati II , III , IV e V ;

considerando che , ai fini della tutela della sanità pubblica , è necessario adottare disposizioni che rendano obbligatoria un ' avvertenza sull ' etichetta dei prodotti cosmetici contenenti acido tioglicolico , suoi sali ed esteri ;

considerando che l ' utilizzazione dell ' acqua ossigenata non è limitata ai coloranti d ' ossidazione per la tintura dei capelli e che occorre pertanto autorizzare la presenza di questa sostanza anche nei preparati per il trattamento dei capelli , con l ' obbligo di riportare sull ' etichetta alcune avvertenze allo scopo di tutelare la salute ;

considerando che in determinate condizioni non è necessario indicare sull ' etichetta il tenore di formaldeide , quando questa sostanza non è impiegata come ingrediente del prodotto cosmetico ma è inevitabilmente presente come residuo del trattamento delle materie prime ;

considerando che è opportuno precisare il campo di applicazione e/o l ' uso dell ' idrochinone ;

considerando che occorre stabilire la concentrazione massima di potassa caustica o di soda caustica autorizzata nei prodotti per la depilazione ;

considerando che è possibile prendere una decisione per quanto riguarda le sostanze elencate nell ' allegato IV ( parte prima ) della direttiva 76/768/CEE , in conformità del suo articolo 5 ;

considerando che l ' allegato IV ( parti seconda e terza ) della stessa direttiva non concorda con l ' elenco dei coloranti effettivamente impiegati nella preparazione dei prodotti cosmetici e che è dunque opportuno aggiornarlo ;

considerando che in base alle più recenti ricerche scientifiche e tecniche può stabilirsi un elenco delle sostanze autorizzate come conservanti ;

considerando che è opportuno prevedere una procedura rapida per l ' aggiornamento degli allegati ;

considerando che la presenza di tracce di sostanze il cui uso nei prodotti cosmetici è vietato in base all ' allegato II della direttiva 76/768/CEE è tecnicamente inevitabile anche osservando procedimenti corretti di fabbricazione e che pertanto è opportuno adottare alcune disposizioni a tale riguardo ;

considerando che le versioni in lingua inglese , tedesca e olandese della direttiva 76/768/CEE contengono errori tipografici che è opportuno rettificare ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata conformemente alle disposizioni che seguono .

Articolo 2

L ' allegato II è modificato come segue :

- sostituire il titolo con :

« Elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici » ;

- sostituire il n . 46 , bario ( sali di ) , con :

« Bario ( sali di ) , salvo il solfato di bario , il solfuro di bario alle condizioni previste nell ' allegato III ( parte prima ) , le lacche a base di solfato di bario e i pigmenti preparati con coloranti indicati nell ' allegato III ( parte seconda ) e nell ' allegato IV ( parte seconda e parte terza ) recanti l ' indice : 1 ( Ba ) » ;

- sostituire il n . 191 , fluoridrico ( acido ) , con :

« Fluoridrico ( acido ) , suoi sali , suoi composti complessi e gli idrofluoruri , salvo quelli nominati nell ' allegato III ( parte prima ) » ;

- sostituire il n . 221 , mercurio e suoi composti , con :

« Mercurio e suoi composti , salvo quelli nominati nell ' allegato V e nell ' allegato VI ( parte seconda ) » ;

- sostituire il n . 268 , fenolo e suoi sali alcalini , tranne le eccezioni previste all ' allegato III , con :

« Acido picrico » ;

- sostituire il n . 321 , tiourea e suoi derivati , salvo quelli nominati nell ' allegato IV ( parte prima ) , con :

« Tiourea e suoi derivati , salvo quello nominato nell ' allegato III ( parte prima ) » ;

- sostituire il n . 350 , tetrabromosalicilanilidi , con :

« Tetrabromosalicilanilidi , salvo come impurità del tribromosalicilanilide secondo i criteri stabiliti nell ' allegato IV ( parte prima ) » ;

- sostituire il n . 351 , dibromosalicilanilidi [ per es . : metabromsalanum ( * ) e dibromsalanum ( * ) ] , con :

« Dibromosalicilanilidi , salvo come impurità del tribromosalicilanilide secondo i criteri stabiliti nell ' allegato IV ( parte prima ) » ;

- sostituire il n . 360 , olio di sassafras officinale Nees contenente safrolo , con :

« Safrolo , salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che la concentrazione non sia superiore a

100 ppm nel prodotto finito

50 ppm nei prodotti per la cura dei denti e della bocca , a condizione che il safrolo non sia presente nei dentifrici per bambini » .

Articolo 3

1 . L ' allegato III ( parte prima ) è sostituito dall ' allegato costituente l ' allegato 1 della presente direttiva .

2 . L ' allegato III ( parte seconda ) è modificato come segue :

a ) Rossi

- Nella terza e nella sesta colonna sopprimere :

- E 180 per il colorante n . 10 , corrispondente al n . 15 850 del color index ;

- E 420 per il colorante n . 26 , corrispondente al n . 77 015 del color index .

- Nella seconda colonna sostituire :

15 630 Ba con 15 630 : 1 ( Ba ) ,

15 630 Sr con 15 630 : 3 ( Sr ) ,

15 865 Sr con 15 865 : 3 ( Sr ) ,

45 170 Ba con 45 170 : 1 ( Ba ) .

b ) Arancioni e gialli

- Per il colorante n . 23 , sostituire nella seconda colonna il n . 45 395 con 45 396 .

c ) Verdi e blu

- Per il colorante n . 4 , corrispondente al n . 44 090 del color index , inserire il n . E 142 nella terza e nella sesta colonna .

d ) Violetti , bruni , neri e bianchi

- Sopprimere il colorante n . 8 , corrispondente al n . 77 005 del color index .

- Nella terza e nella sesta colonna sopprimere rispettivamente « parte di E 153 » ed « E 153 » per i coloranti nn . 12 e 13 , corrispondenti ai nn . 77 266 e 77 267 del color index .

- Aggiungere il numero d ' ordine 26 e inserire in corrispondenza di esso , nella terza e nell ' ultima colonna , il n . E 153 .

e ) Nota ( 4 ) in calce

- Aggiungere il seguente periodo :

« Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali riportati nell ' allegato III della direttiva del 1962 relativa ai coloranti qualora il numero E sia stato soppresso in questa direttiva . »

Articolo 4

1 . L ' allegato IV ( parte prima ) è sostituito dall ' allegato costituente l ' allegato 2 della presente direttiva .

2 . L ' allegato IV ( parte seconda ) è modificato come segue :

a ) Rossi

- Sopprimere i seguenti coloranti :

Numero d ' ordine * Numero del color index *

2 * 12 350 *

3 * 12 385 *

14 * 75 580 *

- Per il numero d ' ordine 5 , sostituire nella seconda colonna i nn . 15 500 e 15 500 Ba con 17 200 e sopprimere l ' indicazione relativa al campo d ' applicazione nella quarta colonna .

- Per il colorante n . 6 , sostituire nella seconda colonna 15 585 Ba con 15 585 : 1 ( Ba ) .

b ) Arancioni e gialli

- Per il numero d ' ordine 2 , sostituire nella seconda colonna il n . 45 340 del color index con 40 850 e aggiungere nella terza e nella sesta colonna il n . E 161 g .

d ) Violetti , bruni , neri e bianchi

- Sopprimere il colorante n . 8 , corrispondente al n . 77 718 del color index .

e ) Nota ( 4 ) in calce

- Aggiungere il seguente periodo :

« Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali riportati nell ' allegato III della direttiva del 1962 relativa ai coloranti qualora il numero E sia stato soppresso in questa direttiva » .

3 . L ' allegato IV ( parte terza ) è sostituito dall ' allegato costituente l ' allegato 3 della presente direttiva .

Articolo 5

Nell ' allegato V :

- sostituire il punto :

2 . Esaclorofene ( per tutti gli usi , escluso l ' uso di cui all ' allegato III , parte prima )

con :

« 2 . Esaclorofene ( per tutti gli usi , escluso l ' uso di cui all ' allegato VI , parte prima ) » ;

- sostituire il punto :

5 . Stronzio e suoi sali , esclusi quelli dei coloranti di cui all ' allegato III , parte seconda , e all ' allegato IV , parte seconda e parte terza

con :

« 5 . Stronzio e suoi sali , esclusi il solfuro di stronzio alle condizioni previste nell ' allegato III ( parte prima ) e i sali di stronzio dei coloranti di cui all ' allegato III ( parte seconda ) e all ' allegato IV ( parte seconda e parte terza ) e recanti l ' indice : 3 ( Sr ) » ;

- sostituire il punto :

6 . Zirconio e suoi derivati

con :

« 6 . Zirconio e suoi composti » ;

- agiungere :

« 10 . Cloroformio

11 . Idrochinone , come agente schiarente della pelle » .

Articolo 6

È aggiunto un allegato VI , in cui si elencano le sostanze autorizzate come conservanti nella fabbricazione dei prodotti cosmetici , alle condizioni stabilite in detto allegato e nella sua premessa .

Articolo...

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