Council Directive 82/470/EEC of 29 June 1982 on measures to facilitate the effective exercise of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self-employed persons in certain services incidental to transport and travel agencies (ISIC Group 718) and in storage and warehousing (ISIC Group 720)

Published date21 July 1982
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 213, 21 July 1982
EUR-Lex - 31982L0470 - IT

Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI)

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 21/07/1982 pag. 0001 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0139
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0139


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1982

relativa a misure destinate a favorire l ' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio ( gruppo 718 CITI ) , nonchù dei depositari ( gruppo 720 CITI )

( 82/470/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 e 66 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità , in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato si applica in particolare alla facoltà d ' iscriversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell ' interessato comportino l ' esercizio di tale facoltà ;

considerando inoltre che l ' articolo 57 del trattato prevede che al fine di agevolare l ' accesso alle attività non salariate e l ' esercizio di queste siano adottate direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati e altri titoli nonchù al coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri ;

considerando nondimento che , in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato , sembra opportuno facilitare l ' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività comprese nei gruppi 718 e 720 CITI adottando misure destinate soprattutto ad evitare che i cittadini degli Stati membri in cui l ' accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione incontrino ostacoli eccessivi ;

considerando che , per ovviare a questa difficoltà , le misure devono provvedere sostanzialmente e fare ammettere che negli Stati membri ospitanti , nei quali l ' accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazioni , che comunque non comprendono il trasporto stesso , costituisca condizione sufficiente per detto accesso l ' esercizio effettivo dell ' attività nei paesi di provenienza per un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo , nel caso non sia richiesta una formazione preliminare per garantire che il beneficiario sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini ;

considerando che l 'esercizio pratico ed eventualmente la formazione professionale devono essere stati acquisiti nello stesso ramo in cui il beneficiario vuole stabilirsi nel paese ospitante , quando quest ' ultimo impone la suddetta condizione ai propri cittadini ;

considerando che , conformemente ai principi generali del trattato che sanciscono la parità di trattamento ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia , la libertà di prestazione dei servizi si esercita in ciascuno Stato membro alle stesse condizioni imposte dallo Stato interessato , attraverso leggi e regolamenti , ai propri cittadini per la stessa attività ; che , all ' atto dell ' adozione di misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva , spetta agli Stati membri di assicurare l ' equivalenza , fra i propri cittadini e quelli degli altri Stati membri , delle condizioni di esercizio delle attività in questione , specie per quanto attiene alle condizioni di esercizio e alle garanzie finanziarie richieste ;

considerando che , nella misura in cui gli Stati membri subordinano anche per i salariati l ' accesso alle attività enumerate nella presente direttiva o l ' esercizio di tali attività al possesso di conoscenze ed attitudini professionali , questa direttiva deve applicarsi anche a detta categoria di persone allo scopo di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell ' ambito del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 del...

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