Council Directive 82/470/EEC of 29 June 1982 on measures to facilitate the effective exercise of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self-employed persons in certain services incidental to transport and travel agencies (ISIC Group 718) and in storage and warehousing (ISIC Group 720)
Published date | 21 July 1982 |
Subject Matter | Freedom of establishment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 213, 21 July 1982 |
Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI)
Gazzetta ufficiale n. L 213 del 21/07/1982 pag. 0001 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0139
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0139
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 1982
relativa a misure destinate a favorire l ' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio ( gruppo 718 CITI ) , nonchù dei depositari ( gruppo 720 CITI )
( 82/470/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 e 66 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità , in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato si applica in particolare alla facoltà d ' iscriversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell ' interessato comportino l ' esercizio di tale facoltà ;
considerando inoltre che l ' articolo 57 del trattato prevede che al fine di agevolare l ' accesso alle attività non salariate e l ' esercizio di queste siano adottate direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati e altri titoli nonchù al coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri ;
considerando nondimento che , in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato , sembra opportuno facilitare l ' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività comprese nei gruppi 718 e 720 CITI adottando misure destinate soprattutto ad evitare che i cittadini degli Stati membri in cui l ' accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione incontrino ostacoli eccessivi ;
considerando che , per ovviare a questa difficoltà , le misure devono provvedere sostanzialmente e fare ammettere che negli Stati membri ospitanti , nei quali l ' accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazioni , che comunque non comprendono il trasporto stesso , costituisca condizione sufficiente per detto accesso l ' esercizio effettivo dell ' attività nei paesi di provenienza per un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo , nel caso non sia richiesta una formazione preliminare per garantire che il beneficiario sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini ;
considerando che l 'esercizio pratico ed eventualmente la formazione professionale devono essere stati acquisiti nello stesso ramo in cui il beneficiario vuole stabilirsi nel paese ospitante , quando quest ' ultimo impone la suddetta condizione ai propri cittadini ;
considerando che , conformemente ai principi generali del trattato che sanciscono la parità di trattamento ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia , la libertà di prestazione dei servizi si esercita in ciascuno Stato membro alle stesse condizioni imposte dallo Stato interessato , attraverso leggi e regolamenti , ai propri cittadini per la stessa attività ; che , all ' atto dell ' adozione di misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva , spetta agli Stati membri di assicurare l ' equivalenza , fra i propri cittadini e quelli degli altri Stati membri , delle condizioni di esercizio delle attività in questione , specie per quanto attiene alle condizioni di esercizio e alle garanzie finanziarie richieste ;
considerando che , nella misura in cui gli Stati membri subordinano anche per i salariati l ' accesso alle attività enumerate nella presente direttiva o l ' esercizio di tali attività al possesso di conoscenze ed attitudini professionali , questa direttiva deve applicarsi anche a detta categoria di persone allo scopo di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell ' ambito del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 del...
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