Council Directive 82/501/EEC of 24 June 1982 on the major-accident hazards of certain industrial activities

Published date05 August 1982
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Environment,Social provisions,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 230, 5 August 1982
EUR-Lex - 31982L0501 - IT

Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 05/08/1982 pag. 0001 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0228
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0023
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0228


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1982

sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

( 82/501/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando gli obiettivi ed i principi di una politica ecologica nella Comunità , stabiliti nei programmi d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale del 22 novembre 1973 ( 4 ) e del 17 maggio 1977 ( 5 ) , in particolare il principio secondo il quale la migliore politica ecologica consiste nell ' evitare sin dall ' inizio inquinamenti ed altri inconvenienti ; che è pertanto opportuno studiare ed orientare i progressi tecnici tenendo conto della necessità do proteggere l ' ambiente ;

considerando gli obiettivi di una politica per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro nella Comunità , stabiliti con la risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978 relativa ad un programma d ' azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro ( 6 ) , in particolare il principo secondo cui la migliore politica consiste nell ' evitare sin dall ' inizio le possibilità di incidenti integrando la sicurezza nei vari stadi della progettazione , della produzione e della gestione ;

considerando che è stato consultato il comitato consultivo per la sicurezza , l ' igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro , istituito con decisione 74/325/CEE ( 7 ) ;

considerando che la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro , nonchù la tutela della popolazione e dell ' ambiente esigono che venga prestata particolare attenzione a determinate attività industriali che possono essere all ' origine di incidenti rilevanti ; che si sono già prodotti nella Comunità incidenti del genere , con gravi conseguenze per i lavoratori più in generale per la popolazio e l ' ambiente ;

considerando che , per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire sostanze pericolose che , in caso di incidente rilevante possono comportare gravi conseguenze per l ' uomo e per l ' ambiente , è necessario che il fabbricante prenda tutte le misure atte a prevenire gli incidenti e a limitarne le conseguenze ;

considerando che la formazione e l ' informazione delle persone che lavorano in loco possono svolgere una funzione particolarmente importante ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e del controllo della situazione nell ' eventualità di tali incidenti ;

considerando che , per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire determinati quantitativi di sostanze particolarmente pericolose , è necessario che il fabbricante comunichi alle competenti autorità una notifica contenente le informazioni relative alle sostanze in questione , agli impianti e ad eventuali situazioni di incidenti rilevanti allo scopo di ridurre i rischi di incidenti rilevanti e di prevedere le misure necessarie per limitarne le conseguenze ;

considerando che l ' opportunità di prevedere , per le persone che potrebbero subire all ' esterno degli stabilimenti le conseguenze di un incidente rilevante , un ' adeguata informazione sulle misure di sicurezza da adottare e del comportamento da assumere in caso di incidenti ;

considerando che in caso di incidente rilevante il fabbricante deve informarne immediatamente le competenti autorità e comunicare loro le informazioni necessarie per valutarne la portata ;

considerando che , onde permettere alla Commissione di analizzare i rischi di incidenti rilevanti , è necessario che gli Stati membri le trasmettano determinate informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nel loro territorio ;

considerando che la presente direttiva non osta a che uno Stato membro possa concludere con Stati terzi accordi relativi allo scambio di informazioni di cui dispone sul piano interno , ad esclusione di quelle che risultano dal meccanismo comunitario di scambio di informazioni istituito dalla presente direttiva ;

considerando che la disparità tra le disposizioni vigenti o in corso di elaborazione nei vari Stati membri per quanto riguarda le misure di prevenzione degli incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze per l ' uomo e per l ' ambiente può rendere ineguali le condizioni di concorrenza e avere pertanto un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni contemplato dall ' articolo 100 del trattato ;

considerando che è necessario che detto ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione della Comunità mirante a realizzate uno dei suoi obiettivi nel campo della protezione dell ' ambiente e della sicurezza e della salute sul posto do lavoro ; che è quindi opportuno prevedere a tale titolo alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato poteri d ' azione all ' uopo richiesti , si deve ricorrere all ' articolo 235 del trattato ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva concerne la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venir causati da determinare attività industrali , così come la limitazione delle loro conseguenze per l ' uomo e l ' ambiente ed è diretta in particolare a ravvicinare le disposizioni adottate in questo settore dagli Stati membri .

2 . Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a ) attività industriale :

- qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all ' allegato I che comporti o possa comportare l ' uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti , nonchù il trasporto effettuato all ' interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione all ' interno dello stabilimento ;

- qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell ' allegato II ;

b ) fabbricante :

chiunque sia responsabile di un ' attività industriale ;

c ) incidente rilevante :

un avvenimento quale un ' emissione , un incendio o un ' esplosione di rilievo , connesso a uno sviluppo incontrollato di un ' attività industriale , che dia luogo a un pericolo grave , immediato o differito , per l ' uomo , all ' interno o all ' esterno dello stabilimento , e/o per l ' ambiente e che comporti l ' uso di una o più sostanze pericolose ;

d ) sostanze pericolose :

- per l ' applicazione degli articoli 3 e 4 , le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell ' allegato IV ;

- per l ' applicazione dell ' articolo 5 , le sostanze comprese nell ' elenco dell ' allegato III e dell ' allegato II nelle quantità menzionate nella seconda colonna .

Articolo 2

Sono esclusi dall ' applicazione della presente direttiva :

1 . gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi ,

2 . le installazioni militari ,

3 . le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi , polveri e munizioni ,

4 . le attività estrattive e altre attività minerarie ,

5 . gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi soggetti a regolamentazioni comunitarie , a condizione che tali regolamentazioni siano intese alla prevenzione di incidenti rilevanti .

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù , per tutte le attività industriali definite all ' articolo 1 , fabbricante sia tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l ' uomo e l ' ambiente .

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù ogni fabbricante sia tenuto a dimostrare in ogni momento all ' autorità competente , ai fini delle verifiche di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , di avere provveduto all ' individuazione dei rischi di incidenti rilevanti esistenti , all ' adozione di misure di sicurezza appropriate , all ' informazione , all ' addestramento e all ' attrezzatura , ai fini della sicurezza , delle persone che lavorano in situ .

Articolo 5

1 . Fermo restando il disposto dell ' articolo 4 , gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù il fabbricante sia tenuto a far pervenire una notifica alle autorità competenti di cui all ' articolo 7 :

- qualora , in una delle attività industriali definite all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , primo trattino , una o più sostanze pericolose riportate nell ' allegato III intervengano o possano notoriamente intervenire , nelle quantità indicate nel medesimo allegato , come :

- sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l ' attività industriale interessata ,

- prodotti della fabbricazione ,

- sottoprodotti , oppure

- residui ,

- o qualora , in una delle attività industriali definite all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , secondo trattino siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell ' allegato II , nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna .

Le notifica deve contenere i seguenti elementi :

a ) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell ' allegato II e nell ' allegato III :

- dati e...

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