Council Directive 82/501/EEC of 24 June 1982 on the major-accident hazards of certain industrial activities
Celex Number | 31982L0501 |
Coming into Force | 08 January 1985,08 July 1982 |
End of Effective Date | 03 February 1999 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1982/501/oj |
Published date | 05 August 1982 |
Date | 24 June 1982 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 230, 5 August 1982 |
Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
Gazzetta ufficiale n. L 230 del 05/08/1982 pag. 0001 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0228
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0023
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0228
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 1982
sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
( 82/501/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando gli obiettivi ed i principi di una politica ecologica nella Comunità , stabiliti nei programmi d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale del 22 novembre 1973 ( 4 ) e del 17 maggio 1977 ( 5 ) , in particolare il principio secondo il quale la migliore politica ecologica consiste nell ' evitare sin dall ' inizio inquinamenti ed altri inconvenienti ; che è pertanto opportuno studiare ed orientare i progressi tecnici tenendo conto della necessità do proteggere l ' ambiente ;
considerando gli obiettivi di una politica per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro nella Comunità , stabiliti con la risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978 relativa ad un programma d ' azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro ( 6 ) , in particolare il principo secondo cui la migliore politica consiste nell ' evitare sin dall ' inizio le possibilità di incidenti integrando la sicurezza nei vari stadi della progettazione , della produzione e della gestione ;
considerando che è stato consultato il comitato consultivo per la sicurezza , l ' igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro , istituito con decisione 74/325/CEE ( 7 ) ;
considerando che la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro , nonchù la tutela della popolazione e dell ' ambiente esigono che venga prestata particolare attenzione a determinate attività industriali che possono essere all ' origine di incidenti rilevanti ; che si sono già prodotti nella Comunità incidenti del genere , con gravi conseguenze per i lavoratori più in generale per la popolazio e l ' ambiente ;
considerando che , per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire sostanze pericolose che , in caso di incidente rilevante possono comportare gravi conseguenze per l ' uomo e per l ' ambiente , è necessario che il fabbricante prenda tutte le misure atte a prevenire gli incidenti e a limitarne le conseguenze ;
considerando che la formazione e l ' informazione delle persone che lavorano in loco possono svolgere una funzione particolarmente importante ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e del controllo della situazione nell ' eventualità di tali incidenti ;
considerando che , per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire determinati quantitativi di sostanze particolarmente pericolose , è necessario che il fabbricante comunichi alle competenti autorità una notifica contenente le informazioni relative alle sostanze in questione , agli impianti e ad eventuali situazioni di incidenti rilevanti allo scopo di ridurre i rischi di incidenti rilevanti e di prevedere le misure necessarie per limitarne le conseguenze ;
considerando che l ' opportunità di prevedere , per le persone che potrebbero subire all ' esterno degli stabilimenti le conseguenze di un incidente rilevante , un ' adeguata informazione sulle misure di sicurezza da adottare e del comportamento da assumere in caso di incidenti ;
considerando che in caso di incidente rilevante il fabbricante deve informarne immediatamente le competenti autorità e comunicare loro le informazioni necessarie per valutarne la portata ;
considerando che , onde permettere alla Commissione di analizzare i rischi di incidenti rilevanti , è necessario che gli Stati membri le trasmettano determinate informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nel loro territorio ;
considerando che la presente direttiva non osta a che uno Stato membro possa concludere con Stati terzi accordi relativi allo scambio di informazioni di cui dispone sul piano interno , ad esclusione di quelle che risultano dal meccanismo comunitario di scambio di informazioni istituito dalla presente direttiva ;
considerando che la disparità tra le disposizioni vigenti o in corso di elaborazione nei vari Stati membri per quanto riguarda le misure di prevenzione degli incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze per l ' uomo e per l ' ambiente può rendere ineguali le condizioni di concorrenza e avere pertanto un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni contemplato dall ' articolo 100 del trattato ;
considerando che è necessario che detto ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione della Comunità mirante a realizzate uno dei suoi obiettivi nel campo della protezione dell ' ambiente e della sicurezza e della salute sul posto do lavoro ; che è quindi opportuno prevedere a tale titolo alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato poteri d ' azione all ' uopo richiesti , si deve ricorrere all ' articolo 235 del trattato ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . La presente direttiva concerne la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venir causati da determinare attività industrali , così come la limitazione delle loro conseguenze per l ' uomo e l ' ambiente ed è diretta in particolare a ravvicinare le disposizioni adottate in questo settore dagli Stati membri .
2 . Ai sensi della presente direttiva si intende per :
a ) attività industriale :
- qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all ' allegato I che comporti o possa comportare l ' uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti , nonchù il trasporto effettuato all ' interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione all ' interno dello stabilimento ;
- qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell ' allegato II ;
b ) fabbricante :
chiunque sia responsabile di un ' attività industriale ;
c ) incidente rilevante :
un avvenimento quale un ' emissione , un incendio o un ' esplosione di rilievo , connesso a uno sviluppo incontrollato di un ' attività industriale , che dia luogo a un pericolo grave , immediato o differito , per l ' uomo , all ' interno o all ' esterno dello stabilimento , e/o per l ' ambiente e che comporti l ' uso di una o più sostanze pericolose ;
d ) sostanze pericolose :
- per l ' applicazione degli articoli 3 e 4 , le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell ' allegato IV ;
- per l ' applicazione dell ' articolo 5 , le sostanze comprese nell ' elenco dell ' allegato III e dell ' allegato II nelle quantità menzionate nella seconda colonna .
Articolo 2
Sono esclusi dall ' applicazione della presente direttiva :
1 . gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi ,
2 . le installazioni militari ,
3 . le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi , polveri e munizioni ,
4 . le attività estrattive e altre attività minerarie ,
5 . gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi soggetti a regolamentazioni comunitarie , a condizione che tali regolamentazioni siano intese alla prevenzione di incidenti rilevanti .
Articolo 3
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù , per tutte le attività industriali definite all ' articolo 1 , fabbricante sia tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l ' uomo e l ' ambiente .
Articolo 4
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù ogni fabbricante sia tenuto a dimostrare in ogni momento all ' autorità competente , ai fini delle verifiche di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , di avere provveduto all ' individuazione dei rischi di incidenti rilevanti esistenti , all ' adozione di misure di sicurezza appropriate , all ' informazione , all ' addestramento e all ' attrezzatura , ai fini della sicurezza , delle persone che lavorano in situ .
Articolo 5
1 . Fermo restando il disposto dell ' articolo 4 , gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù il fabbricante sia tenuto a far pervenire una notifica alle autorità competenti di cui all ' articolo 7 :
- qualora , in una delle attività industriali definite all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , primo trattino , una o più sostanze pericolose riportate nell ' allegato III intervengano o possano notoriamente intervenire , nelle quantità indicate nel medesimo allegato , come :
- sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l ' attività industriale interessata ,
- prodotti della fabbricazione ,
- sottoprodotti , oppure
- residui ,
- o qualora , in una delle attività industriali definite all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , secondo trattino siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell ' allegato II , nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna .
Le notifica deve contenere i seguenti elementi :
a ) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell ' allegato II e nell ' allegato III :
- dati e...
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