Council Directive 83/351/EEC of 16 June 1983 amending Council Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by gases from positive- ignition engines of motor vehicles

Published date20 July 1983
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 197, 20 July 1983
EUR-Lex - 31983L0351 - IT

Direttiva 83/351/CEE del Consiglio del 16 giugno 1983 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 20/07/1983 pag. 0001 - 0074
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0076
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0076
edizione speciale in lingua ceca capitolo 13 tomo 007 pag. 25 - 99
edizione speciale in lingua estone capitolo 13 tomo 007 pag. 25 - 99
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 007 pag. 25 - 98
edizione speciale in lingua lituana capitolo 13 tomo 007 pag. 25 - 98
edizione speciale in lingua lettone capitolo 13 tomo 007 pag. 25 - 98
edizione speciale in lingua maltese capitolo 13 tomo 007 pag. 25 - 98
edizione speciale in lingua polacca capitolo 13 tomo 007 pag. 25 - 98
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 13 tomo 007 pag. 25 - 99
edizione speciale in lingua slovena capitolo 13 tomo 007 pag. 25 - 98


Direttiva del Consiglio

del 16 giugno 1983

che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore

(83/351/CEE)

IL CONSILIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che già il primo programma di azione della Comunità europea per la tutela dell'ambiente, approvato il 22 novembre 1973 dal Consiglio, raccomanda di tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e di adeguare in tal senso le direttive già emanate;

considerando che la direttiva 70/220/CEE [4] fissa valori limite per le emissioni di ossido di carbonio e di idrocarburi incombusti provenienti da questi motori; che detti valori limite sono stati ridotti una prima volta dalla direttiva 74/290/CEE [5] ed integrati, conformemente alla direttiva 77/102/CEE [6], con valori limite per le emissioni ammesse di ossidi di azoto; che i valori limite per queste tre sostanze inquinanti sono stati di nuovo ridotti dalla direttiva 78/665/CEE [7];

considerando che i progressi realizzati nella costruzione dei motori per veicoli consentono una riduzione di detti valori limite; che tale riduzione risulta opportuna come misura precauzionale contro eventuali effetti nefasti sull'ambiente; che tale riduzione non pregiudica, nel periodo considerato, gli obiettivi della politica comunitaria in altri settori, in particolare quello di una razionale utilizzazione dell'energia;

considerando che un numero sempre maggiore di autovetture e di autoveicoli industriali leggeri monta motori diesel e che è quindi opportuno ridurre, oltre alle emissioni di fuliggine oggetto della direttiva 72/306/CEE [8], anche le emissioni di ossido di carbonio, di idrocarburi incombusti e di ossido di azoto provenienti da tali motori; che l'inserimento di detti motori nel settore di applicazione della direttiva 70/220/CEE implica una modifica del dispositivo giuridico della direttiva stessa; che tale modifica incide anche sul contenuto degli allegati tecnici e che, pertanto, la Commissione ha proposto al Consiglio di procedere parimenti alla modifica degli allegati tecnici in deroga all'articolo 5 della direttiva 70/220/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/220/CEE, è modificata come segue:

1) Il titolo della direttiva 70/220/CEE è sostituito dal titolo seguente:

"Direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori dei veicoli a motore".

2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore con accensione a scintilla o con accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa massima autorizzata di almeno 400 kg e una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/ora, ad eccezione delle trattrici e macchine agricole, nonché delle macchine operatrici".

3) Gli allegati sono sostituiti dagli allegati alla presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o dicembre 1983, gli Stati membri non possono, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dal motore:

- né rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE o l'omologazione di portata nazionale,

- né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

se le emissioni di gas inquinanti di questo tipo di veicolo a motore o di questi veicoli sono conformi alla direttiva 70/220/CEE, quale modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o ottobre 1984, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo a motore le cui emissioni di gas inquinanti non siano conformi alla direttiva 70/220/CEE, quale modificata dalla presente direttiva,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore le cui emissioni di gas inquinanti non siano conformi alla direttiva 70/220/CEE, quale modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1o ottobre 1986, gli Stati membri possono vietare la prima immissione in circolazione dei veicoli le cui emissioni di gas inquinanti non siano conformi alla direttiva 70/220/CEE, quale modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, al più tardi il 30 novembre 1983. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C.-D. Spranger

[1] GU n. C 181 del 19. 7. 1982, pag. 30.

[2] GU n. C 184 dell'11. 7. 1983, pag. 131.

[3] GU n. C 346 del 31. 12. 1982, pag. 2.

[4] GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

[5] GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 61.

[6] GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 32.

[7] GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 48.

[8] GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1.

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ALLEGATO I

SETTORE DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI E PROVE, ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE CEE, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. SETTORE DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica alle emissioni di gas inquinanti di tutti i veicoli a motore con accensione a scintilla nonché dei veicoli a motore con accensione spontanea delle categorie M1 e N1 [1], di cui all'articolo 1.

2. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

2.1. "tipo di veicolo", con riferimento alla limitazione delle emissioni di gas inquinanti prodotti dal motore, veicoli a motore che non differiscano sostanzialmente tra loro, in particolare per quanto riguarda:

2.1.1. l'inerzia equivalente, determinata in funzione della massa di riferimento, secondo quanto prescritto al punto 5.1 dell'allegato III,

2.1.2. le caratteristiche del motore definite ai punti da 1 a 6 e al punto 8 dell'allegato II e dell'allegato VII;

2.2. "massa di riferimento", la massa del veicolo in ordine di marcia, meno la massa forfettaria del conducente, pari a 75 kg, maggiorata di una massa forfettaria di 100 kg;

2.2.1. "massa del veicolo in ordine di marcia", la massa definita al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;

2.3. "massa massima", la massa definita al punto 2.7 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;

2.4. "gas inquinanti", l'ossido di carbonio, gli idrocarburi (espressi in equivalente CH1,85) e gli ossidi di azoto, espressi in equivalente biossido di azoto (NO2);

2.5. "basamento del motore", le cavità esistenti sia nel motore sia all'esterno e collegate alla coppa dell'olio mediante passaggi interni od esterni, attraverso i quali i gas ed i vapori possono defluire;

2.6. "dispositivo di avviamento a freddo", un dispositivo che arricchisce temporaneamente la miscela aria/carburante del motore, facilitando in tal modo l'avviamento di quest'ultimo;

2.7. "dispositivo ausiliare di avviamento", un dispositivo che agevola l'avviamento del motore senza arricchire la miscela aria/carburante: candele di preriscaldamento, modifiche di fasatura della pompa di iniezione, ecc.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

3.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni di gas inquinanti prodotti dal motore deve essere presentata dal costruttore o dal suo mandatario.

3.2. La domanda deve essere corredata dei documenti elencati in appresso, in triplice copia, e delle indicazioni seguenti:

3.2.1. descrizione del tipo di motore con tutte le informazioni di cui all'allegato II;

3.2.2. disegni della camera di combustione e dello stantuffo, ivi compresi i segmenti;

3.2.3. alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura con riferimento ai punti morti.

3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione per le prove di cui al punto 5 del...

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