Council Directive 83/478/EEC of 19 September 1983 amending for the fifth time (asbestos) Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations

Published date24 September 1983
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers,Safety at work and elsewhere,Environment,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 263, 24 September 1983
EUR-Lex - 31983L0478 - IT 31983L0478

Direttiva 83/478/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 recante quinta modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 263 del 24/09/1983 pag. 0033 - 0036
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0201
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0201
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0136
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0136


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 settembre 1983

recante quinta modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(83/478/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'utilizzazione dell'amianto, nonché di taluni prodotti che ne contengono, può mettere in pericolo la salute dell'uomo liberando fibre e polveri che possono provocare asbestosi e carcinomi;

considerando che la prevenzione è il miglior metodo per proteggere la salute umana;

considerando che una misura particolarmente efficace di protezione per la salute umana può essere realizzata vietando l'uso di talune fibre che secondo talune fonti scientifiche presentano pericoli di particolare gravità, quali la crocidolite (amianto blu);

considerando tuttavia che un divieto senza deroghe della crocidolite non è attualmente possibile; che non sarebbe ragionevole voler ritirare dalla circolazione tutti i prodotti che ne contengono dato che la manipolazione necessaria al ritiro o alla loro distruzione, liberandone le fibre, potrebbe costituire un pericolo per la salute umana;

considerando inoltre che taluni prodotti contenenti crocidolite, quali le guarnizioni, le condotte in cemento-amianto o i convertitori di coppia non possono essere interamente sostituiti a breve termine sul piano della Comunità da succedanei che presentino proprietà almeno equivalenti;

considerando che è necessario prescrivere un'apposita etichettatura per segnalare i pericoli derivanti dall'uso dei prodotti contenenti fibre di amianto;

considerando che l'etichettatura di tali prodotti forma oggetto in taluni Stati membri di regolamentazioni che presentano differenze per quanto riguarda le condizioni per l'immissione sul mercato;

considerando che la presente direttiva limita l'immissione sul mercato e...

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