Council Directive 83/574/EEC of 26 October 1983 amending for the third time Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products
Published date | 28 November 1983 |
Subject Matter | Technical barriers,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 332, 28 November 1983 |
Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 recante terza modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/11/1983 pag. 0038 - 0042
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0176
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0176
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0173
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0173
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 1983
recante terza modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici
( 83/574/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che l ' articolo 11 della direttiva 76/768/CEE ( 5 ) , prevede che la Commissione , sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche , presenti al Consiglio adeguate proposte che fissano gli elenchi delle sostanze consentite ;
considerando che , sulla base delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche , può essere stabilito l ' elenco delle sostanze ammesse come filtri ultravioletti ;
considerando che le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l ' allegato VII devono parimenti essere adottate secondo la procedura del comitato istituito dalla direttiva 76/768/CEE ;
considerando che l ' indicazione della data di scadenza per i prodotti cosmetici la cui durata di stabilità è inferiore a tre anni , prevista all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera c ) , della direttiva 76/768/CEE , non è giustificata per i prodotti cosmetici che possono essere utilizzati anche dopo tale data , e che per questi ultimi è quindi più appropriata l ' indicazione della data corrispondente alla durata minima ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La direttiva 76/768/CEE è modificata conformemente alle disposizioni seguenti :
1 . è aggiunto l ' allegato VII figurante nell ' allegato della presente direttiva . Esso elenca i filtri UV di cui è ammesso l ' uso nei prodotti cosmetici alle condizioni in esso definite ;
2 . all ' articolo 4 sono aggiunte le rubriche seguenti :
« g ) filtri UV diversi da quelli elencati nella parte prima dell ' allegato VII ;
h ) filtri UV elencati nella parte prima...
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